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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Notificazione dell'avviso di accertamento ad un socio di società in nome collettivo non amministratore - Raddoppio dei termini per il rilievo penale di fatti accertati - Legittimità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento sostenendo, in primo luogo, che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non fosse applicabile nei suoi confronti, poiché era socia non amministratrice e non aveva commesso personalmente il fatto penalmente rilevante. Riteneva quindi che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento per avere notificato l'atto oltre il termine ordinario. Contestava inoltre la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, la carenza di delega del sottoscrittore, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'insussistenza di prove sufficienti circa l'inesistenza delle operazioni fatturate dalla ditta BR Pelletterie.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo l'accertamento. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché erano emersi fatti astrattamente costituenti reato per i quali sussisteva l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'avvio o dall'esito del procedimento penale e dall'imputabilità personale della socia. Il raddoppio è stato ritenuto applicabile anche alla socia non amministratrice, in quanto socia illimitatamente e solidalmente responsabile della società in nome collettivo. Sono state inoltre respinte le censure procedurali: non era obbligatorio un contraddittorio preventivo per le indagini finanziarie, la delega alla sottoscrizione risultava regolare e il contenuto del PVC era conosciuto dalla contribuente tramite l'avviso notificato alla società. Nel merito, la CTR ha ritenuto gravi, precisi, concordanti e convergenti gli indizi dell'inesistenza delle operazioni fatturate, tra cui la genericità o l'assenza delle fatture, l'inadeguatezza della struttura e dei mezzi della fornitrice, le anomalie contabili e i flussi finanziari non giustificati. La ripresa a tassazione è stata quindi confermata e la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 2-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Il termine per la notificazione degli avvisi di accertamento è raddoppiato in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

    Il raddoppio opera come effetto oggettivo dell'emersione di fatti astrattamente penalmente rilevanti e non richiede una condanna penale, l'effettiva presentazione della denuncia o l'imputazione personale del contribuente destinatario dell'accertamento.

  • Art. 331 cod. proc. pen.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.

    L'obbligo di denuncia costituisce il presupposto sostanziale del raddoppio dei termini, purché la rilevanza penale dei fatti sia non arbitrariamente ipotizzabile.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    Le violazioni tributarie, come l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, possono attivare l'obbligo di denuncia e conseguentemente il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale.

    Vige il principio di separazione tra procedimento tributario e penale; l'accertamento fiscale non dipende dall'esito del processo penale.

  • Art. 2291 cod. civ.

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non è opponibile ai terzi.

    La responsabilità illimitata e solidale riguarda anche il socio non amministratore e giustifica l'estensione degli effetti fiscali dell'accertamento e del raddoppio dei termini al reddito imputato per trasparenza.

  • Art. 2297, comma 2, cod. civ.

    I patti che attribuiscono la rappresentanza soltanto ad alcuni soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi salvo prova della loro conoscenza.

    La disciplina della società in nome collettivo privilegia la tutela dei terzi e conferma la particolare permeabilità dello schema societario rispetto alla responsabilità dei singoli soci.

  • Art. 2479-bis cod. civ.

    Richiamato nel testo in relazione all'inopponibilità ai terzi dei limiti ai poteri di rappresentanza non risultanti dal registro delle imprese o non effettivamente conosciuti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011

    Il raddoppio dei termini deriva dall'insorgenza dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.

    Il raddoppio ha natura procedimentale e non sanzionatoria: serve a concedere all'Amministrazione più tempo per accertare violazioni fiscali gravi e di difficile controllo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9974/2015

    Il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia non è stata presentata, il procedimento non è stato avviato o la notizia di reato è stata archiviata.

Massime di principio

  • Quando dai fatti accertati emerge un'ipotesi di reato tributario per la quale sussiste l'obbligo di denuncia, il raddoppio dei termini di accertamento opera in via oggettiva, senza necessità di una condanna penale o di un'imputazione personale del contribuente.
  • Nelle società di persone, il socio non amministratore può essere destinatario dell'accertamento sul reddito imputato per trasparenza e beneficiare o subire gli effetti del raddoppio dei termini, poiché risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali.
  • L'esito del procedimento penale, inclusa l'archiviazione o l'assoluzione, non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento tributario, trattandosi di procedimenti autonomi.
  • Per dimostrare l'inesistenza di operazioni fatturate, l'Amministrazione può utilizzare una valutazione complessiva di indizi, quali struttura produttiva inadeguata, documentazione assente o generica, anomalie contabili e flussi finanziari incoerenti; tali elementi non devono essere valutati isolatamente.
  • Le indagini finanziarie non impongono necessariamente un contraddittorio preventivo, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • La mancata allegazione di un documento già conosciuto dal contribuente o integralmente riprodotto in un altro atto notificato può non comportare la nullità dell'accertamento, se il diritto di difesa risulta comunque garantito.

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