Sentenza del 16/02/2017 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Disciplina ante d.lgs. n. 128/2015 - Invio della denuncia oltre il termine ordinario di decadenza - Operatività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto operativo il raddoppio dei termini. Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, non è necessario che la denuncia penale sia stata presentata entro il termine ordinario di decadenza: è sufficiente che sussistessero, in concreto, i presupposti che rendevano obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo che il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972 non potesse operare, poiché la denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. era stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza dall'accertamento. La questione riguardava la disciplina applicabile agli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, nella disciplina previgente, prevedeva il raddoppio dei termini in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale.
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento dell'IVA e prevede il raddoppio dei termini in presenza dei presupposti per la denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 331 c.p.p.
Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati perseguibili d'ufficio quando ne abbiano notizia. Ai fini del raddoppio previgente rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia, non il momento effettivo della sua presentazione.
D.lgs. n. 128/2015
Ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, introducendo condizioni più restrittive. Tali modifiche non incidono sugli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, ai quali si applica la disciplina previgente.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia penale è stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
- Nella disciplina previgente, il presupposto decisivo è la concreta sussistenza di fatti che imponevano la denuncia penale, non la tempestività formale della denuncia stessa.
- Per valutare la validità del raddoppio occorre individuare la disciplina vigente alla data di notifica dell'avviso e verificare se i fatti contestati integrassero un obbligo di denuncia per un reato perseguibile d'ufficio.
- La regola non va applicata automaticamente agli avvisi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, per i quali devono essere verificate le condizioni più restrittive introdotte dalla nuova disciplina.
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