Sentenza del 16/02/2017 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Operazioni infragruppo fra imprese italiane ed estere - Disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Impresa controllata - Rapporto di controllo - Ai fini fiscali è compresa ogni ipotesi di influenza economica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre gruppi di contestazioni: la deducibilità di costi ritenuti non inerenti ai sensi dell’art. 109 TUIR; la deducibilità di costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi black list ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR; e l’applicazione del transfer pricing alle operazioni infragruppo con società estere ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR. In particolare, l’Agenzia sosteneva che i rapporti tra la società italiana e il gruppo estero integrassero un controllo sostanziale, inteso come influenza economica dominante, anche in assenza di un controllo societario formale. La società contestava tale ricostruzione, sostenendo che i prezzi fossero determinati direttamente con i clienti e che mancasse una regia unitaria o un’influenza dominante del gruppo estero.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto solo parzialmente l’appello della società contribuente. È stata riconosciuta la deducibilità del costo relativo ai servizi di mediazione operativa resi da una società del gruppo, poiché l’esistenza dei rapporti economici era documentata e l’Agenzia aveva contestato il quantum senza dimostrare l’inesistenza delle prestazioni. È stata invece confermata l’indeducibilità degli altri costi contestati per carenza di prova dell’inerenza, dell’effettività o della congruità. È stata inoltre esclusa l’applicazione del transfer pricing, non essendo stata provata una posizione dominante della società estera né una regia unitaria delle operazioni economiche. Sono state compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 se ne deriva un aumento del reddito.
Il requisito del controllo non coincide necessariamente con il controllo societario formale previsto dall’art. 2359 c.c. e può comprendere un’influenza economica sostanziale. Tuttavia, l’applicazione della disciplina richiede la prova concreta che un operatore assuma una posizione dominante sull’altro, determinando una regia unitaria delle operazioni o una possibile alterazione artificiale dei prezzi. La mera appartenenza, anche indiretta, a un gruppo o l’esistenza di rapporti commerciali non è sufficiente.
Art. 110, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Individua il valore normale quale parametro per la valutazione fiscale delle operazioni, richiamato dall’art. 110, comma 7, nell’ambito della disciplina del transfer pricing.
Art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deducibilità dei costi richiede che siano inerenti all’attività d’impresa. Nel caso esaminato, il costo per la ricerca di un partner è stato ritenuto inerente perché previsto da un contratto, adeguatamente documentato e collegato a un risultato economicamente positivo per la contribuente.
Art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deduzione dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi black list richiede la prova dell’effettività e dell’inerenza del costo, nonché delle specifiche condizioni o esimenti previste dalla legge. Una documentazione generica o una certificazione non idonea non è sufficiente.
Art. 2359 cod. civ.
La nozione civilistica di controllo societario costituisce un riferimento utile, ma non esaurisce la nozione di controllo rilevante ai fini fiscali del transfer pricing, che può estendersi all’influenza economica sostanziale.
Art. 2697 cod. civ.
La prova dei componenti negativi del reddito e della loro inerenza grava sul contribuente. Le certificazioni delle società di revisione hanno al più valore indiziario e non determinano un’inversione dell’onere della prova.
Cassazione civile, sentenza 22 aprile 2016, n. 8130
Il controllo di cui all’art. 110, comma 7, TUIR non coincide con quello di cui all’art. 2359 cod. civ., ma si estende ad ogni ipotesi d’influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze.
La disciplina del transfer pricing mira a impedire l’alterazione artificiale dei prezzi infragruppo per spostare il reddito verso giurisdizioni fiscalmente più favorevoli, ma l’Amministrazione deve comunque dimostrare l’effettiva influenza dominante o la regia unitaria.
Massime di principio
- Ai fini del transfer pricing, non è necessario un controllo societario formale, ma l’Amministrazione deve provare fatti concreti dai quali emerga un’influenza economica dominante, una dipendenza sostanziale o una regia unitaria delle operazioni.
- La semplice appartenenza a un gruppo, la comunanza di soci, l’indicazione di operazioni infragruppo nel bilancio o la compilazione di un quadro dichiarativo non dimostrano da sole l’esistenza del controllo fiscale previsto dall’art. 110, comma 7, TUIR.
- Quando i prezzi risultano determinati autonomamente con i clienti o con operatori indipendenti e la società italiana svolge una funzione economica propria, con propri rischi e margini, è più difficile configurare un controllo sostanziale della società estera.
- La deduzione dei costi richiede al contribuente una documentazione concreta: contratti, fatture, prova delle prestazioni, criteri di determinazione del compenso e collegamento con l’attività d’impresa. La sola certificazione del revisore non è sufficiente.
- Per i costi black list occorre provare sia l’effettività e l’inerenza della prestazione sia la ricorrenza delle condizioni esimenti previste dalla normativa; documentazione incoerente o generica può comportare l’indeducibilità.
- Se l’Amministrazione contesta esclusivamente la congruità o il quantum di un costo, ma riconosce l’esistenza del rapporto e della prestazione, non può automaticamente disconoscere integralmente il costo senza una specifica prova dell’inesistenza o dell’antieconomicità dell’operazione.
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