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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Costi ed oneri riconducibili a fatti o attività qualificabili come reato - Deducibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'accertamento IRAP relativo al 2007, sostenendo che i costi risultanti dalle fatture emesse dalle imprese associate fossero reali, poiché riferiti a prestazioni di manodopera effettivamente eseguite e regolarmente pagate. Hanno inoltre affermato di essere estranei al sistema fraudolento realizzato mediante contratti di associazione in partecipazione e di non conoscere le irregolarità commesse dalle società fornitrici, nonché che il solo rinvio a giudizio non avrebbe dovuto produrre effetti fiscali prima di una definitiva condanna penale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto l'appello e confermato il recupero a tassazione dei costi. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, poiché i costi riguardavano prestazioni direttamente utilizzate nell'ambito di un'attività qualificata come delitto non colposo e il contribuente era stato rinviato a giudizio per la partecipazione al sistema fraudolento. La deduzione fiscale è stata quindi esclusa già durante il procedimento penale, senza necessità di attendere una condanna definitiva. È stata tuttavia riconosciuta la garanzia del rimborso delle maggiori imposte e degli interessi qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento nei casi previsti dalla legge. B.M. e B. S.r.l. sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge n. 44/2012

    Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio.

    La non deducibilità opera quando i costi o le spese sono direttamente collegati alla realizzazione di un delitto non colposo e sia stata esercitata l'azione penale o sia intervenuto il rinvio a giudizio. Non è necessario attendere una condanna definitiva. Se successivamente interviene una definitiva assoluzione o un proscioglimento nei casi previsti, il contribuente può ottenere il rimborso delle maggiori imposte e degli interessi.

  • Art. 424 c.p.p.

    Decreto che dispone il giudizio.

    Il rinvio a giudizio costituisce, ai fini della disciplina fiscale richiamata, uno dei presupposti per applicare la non deducibilità dei costi direttamente connessi al reato.

  • Art. 425 c.p.p.

    Sentenza di non luogo a procedere.

    La norma è richiamata sia per individuare alcuni casi rilevanti ai fini della non deducibilità provvisoria, sia per prevedere il rimborso quando il non luogo a procedere definitivo sia fondato su motivi diversi dall'estinzione del reato per prescrizione.

  • Art. 530 c.p.p.

    Sentenza definitiva di assoluzione.

    Una definitiva assoluzione può determinare il diritto al rimborso delle maggiori imposte e degli interessi pagati a causa della precedente indeducibilità dei costi.

  • Art. 529 c.p.p.

    Sentenza definitiva di non doversi procedere.

    Anche una definitiva pronuncia di non doversi procedere, nei casi previsti dalla disposizione, può consentire il rimborso delle imposte versate in conseguenza del recupero dei costi.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la deducibilità di costi effettivamente sostenuti può essere esclusa se tali costi sono direttamente utilizzati per realizzare un delitto non colposo; la concreta esistenza della prestazione e il pagamento della fattura non sono sufficienti a garantire la deduzione.
  • L'indeducibilità può essere applicata già con l'esercizio dell'azione penale o con il rinvio a giudizio, senza attendere l'esito definitivo del procedimento penale.
  • La buona fede del contribuente deve essere dimostrata con elementi concreti e può non essere ritenuta credibile quando il contribuente ha partecipato, anche indirettamente, a un meccanismo fraudolento dal quale ha ottenuto un vantaggio fiscale o contributivo.
  • Quando una struttura contrattuale formalmente lecita, come l'associazione in partecipazione, viene utilizzata per mascherare somministrazione irregolare di manodopera, evasione contributiva o frodi IVA, i relativi costi possono essere considerati direttamente collegati all'attività criminosa.
  • La non deducibilità applicata in pendenza del procedimento penale ha carattere provvisorio sotto il profilo dell'esito finale: una successiva assoluzione definitiva o un proscioglimento rilevante può consentire il rimborso delle maggiori imposte e degli interessi.
  • La valutazione tributaria dell'utilizzo diretto dei beni o servizi nel reato è autonoma rispetto all'accertamento definitivo della responsabilità penale, pur dovendo fondarsi su elementi fattuali idonei a collegare i costi alla condotta illecita.

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