Sentenza del 16/02/2017 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Compartecipazione a costi di ricerca e sviluppo - Successivo pagamento di royalties relative alla commercializzazione di prodotti oggetto della ricerca - Difetto di inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe royalties sono state ritenute indeducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR, in quanto riferite a know-how e diritti di sfruttamento commerciale già ricompresi nell'attività oggetto del cost-sharing agreement. La pretesa fiscale è stata pertanto confermata, per quanto risulta dal testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, di royalties pagate a una società del medesimo gruppo per l'acquisizione del know-how e della licenza d'uso del marchio relativo a prodotti già ricompresi in attività di ricerca e sviluppo finanziate mediante cost-sharing agreements. Secondo la ricostruzione riportata, la partecipazione ai costi di ricerca e sviluppo aveva già consentito alla società di beneficiare dei risultati economici e tecnologici dell'attività comune; il successivo pagamento di royalties per gli stessi prodotti avrebbe quindi determinato una duplicazione di costi, priva del requisito di inerenza.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, del TUIR
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede che essi siano inerenti all'attività d'impresa. Nel caso esaminato, la norma è stata applicata escludendo la deduzione di costi considerati duplicativi e non ulteriormente giustificati rispetto alle spese già sostenute nell'ambito del cost-sharing agreement.
Massime di principio
- I cost-sharing agreements possono legittimamente disciplinare la ripartizione infragruppo dei costi di ricerca e sviluppo e dei relativi benefici, ma devono individuare con chiarezza attività, risultati, criteri di riparto e diritti acquisiti da ciascuna società.
- Quando una società ha già sostenuto costi per partecipare allo sviluppo di determinati prodotti o tecnologie, ulteriori royalties pagate a una società del gruppo per lo stesso know-how, prodotto o diritto di sfruttamento possono essere considerate una duplicazione e quindi non inerenti.
- La deducibilità delle royalties infragruppo richiede la prova di una prestazione effettiva, autonoma e ulteriore rispetto a quella già remunerata tramite il cost-sharing agreement, nonché della sua utilità per l'attività dell'impresa.
- La mera esistenza di un contratto o di una fattura non è sufficiente: occorre dimostrare la sostanza economica dell'operazione, la distinzione tra ricerca e sviluppo, trasferimento di know-how, licenza di marchio e commercializzazione, oltre alla congruità del corrispettivo.
- Per evitare contestazioni, la documentazione contrattuale e contabile dovrebbe impedire sovrapposizioni tra costi di sviluppo, diritti di proprietà intellettuale, licenze d'uso e royalties successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 16 feb 2017Sentenza del 16/02/2017 n. 636 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →