Sentenza del 16/02/2017 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Trento
Società cancellate - società a ristretta base societaria - avviso di accertamento notificato a società estinta - nullo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la nullità dell'avviso di accertamento notificato alla società estinta. La nullità si estende anche al conseguente avviso notificato al socio, poiché quest'ultimo si fondava sull'accertamento societario presupposto. In assenza di un valido accertamento nei confronti della società, non può operare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base societaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'accertamento notificato a una società cancellata dal registro delle imprese e, conseguentemente, dell'accertamento notificato al socio per il maggior reddito di capitale asseritamente non dichiarato. L'Amministrazione aveva applicato il principio presuntivo secondo cui, nelle società a ristretta base societaria, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci. Tuttavia, l'accertamento societario era stato notificato quando la società era già estinta, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014.
Norme richiamate
D.lgs. n. 175 del 2014
La pronuncia distingue la disciplina applicabile dopo l'entrata in vigore del decreto da quella precedente e afferma che, per gli avvisi notificati nel periodo antecedente, l'accertamento notificato a una società già estinta è nullo.
Principio giurisprudenziale sugli accertamenti delle società a ristretta base societaria
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può operare soltanto se esiste un valido accertamento nei confronti della società e se ricorrono gli elementi propri della ristretta base societaria. L'invalidità dell'accertamento societario impedisce di fondare su di esso l'accertamento personale del socio.
Massime di principio
- Un avviso notificato a una società già cancellata ed estinta deve essere verificato alla luce della disciplina temporale applicabile: per gli atti anteriori al d.lgs. n. 175 del 2014, la notifica alla società estinta può comportare la nullità dell'accertamento.
- L'accertamento notificato al socio per utili extracontabili presuntivamente distribuiti non è autonomamente valido se dipende integralmente da un precedente accertamento societario nullo o inesistente.
- La presunzione relativa alle società a ristretta base societaria non sostituisce la necessità di un valido accertamento del maggior reddito della società; il socio può contestare sia la presunzione sia la validità dell'atto presupposto.
- In casi analoghi occorre verificare la data di cancellazione della società, la data e le modalità di notifica dell'atto, la disciplina vigente all'epoca e il rapporto di dipendenza tra accertamento societario e accertamento del socio.
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