Cassazione Penale, Ordinanza n. 03431/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, giudicato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità, ha impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla mancata verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo l'impugnabilità limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ai soli casi tassativamente previsti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto del patteggiamento.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
Regola l'obbligo di proscioglimento immediato quando risulti evidente una causa di non punibilità; la sua mancata applicazione non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei termini lamentati dal ricorrente.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi di violazione di legge espressamente previsti dalla norma, con esclusione della censura relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza esuli dai motivi di impugnazione tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ha carattere restrittivo: l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è consentita solo nei casi di violazione di legge espressamente indicati dalla norma.
- Quando il ricorso è fondato su un motivo non deducibile contro la sentenza di patteggiamento, la Corte deve dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste in punto di spese e sanzione pecuniaria.
- La deduzione di un vizio motivazionale, in relazione alla verifica ex art. 129 c.p.p., non supera il limite legale di impugnabilità stabilito per il patteggiamento.
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