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Sentenza

Sentenza n. 3383/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del decreto n. 1/2022 del 2 gennaio 2022 emesso dal Commissario Straordinario ex art. 12 della legge 44/2019, notificato alla Società medesima in data 15 febbraio 2022, avente ad oggetto “deroga a deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non nel Sito di Interesse nazionale (SIN) Cogoleto Stoppani” e di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali individuati nell'epigrafe del ricorso.

Giustizia amministrativa202204683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di deroga al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel SIN Cogoleto Stoppani, nonché atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni emananti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto commissariale n. 1/2022, avente ad oggetto la deroga al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel SIN Cogoleto Stoppani. Il Ministero costituito ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che gli effetti diretti dell'atto e dei provvedimenti presupposti fossero interamente circoscritti al territorio della Regione Liguria, e in particolare al SIN situato nel Comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Liguria, sede di Genova. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui il criterio generale della sede dell'autorità emanante è integrato e, quando necessario, sostituito dal criterio speciale degli effetti diretti dell'atto, qualora questi siano limitati esclusivamente alla circoscrizione di un diverso TAR. Nel caso concreto, il decreto impugnato, gli atti presupposti e l'assetto di interessi controverso producevano effetti esclusivamente nell'area del SIN Cogoleto Stoppani, senza coinvolgere atti generali o effetti ultraregionali. Il giudice ha precisato che la pronuncia di incompetenza resa all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica assume forma di sentenza, mentre l'ordinanza è prevista per la decisione sulla cautelare o per la camera di consiglio fissata sulla questione di competenza. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Liguria nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1 e 4, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio della sede dell'autorità emanante è il criterio principale, ma cede o viene sostituito dal criterio degli effetti diretti quando questi si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di una diversa Regione e quindi di un diverso TAR.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La pronuncia di incompetenza resa all'esito del giudizio di merito assume forma di sentenza e indica il giudice competente, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dalla norma; l'ordinanza è invece prevista per la decisione sulla cautelare o per la camera di consiglio fissata sulla questione di competenza.

  • art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160

    Ha rilevanza nella vigente formulazione dell'art. 15 c.p.a. quanto alla forma della pronuncia sulla competenza.

  • art. 12 l. 44/2019

    Costituisce la base normativa del potere esercitato dal Commissario Straordinario che ha adottato il decreto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale dei TAR, il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto è sostituito dal criterio degli effetti diretti quando il provvedimento produce effetti esclusivamente nell'ambito territoriale di una diversa circoscrizione regionale, anche se l'autorità emanante ha sede altrove.
  • La competenza territoriale fondata sugli effetti diretti prevale quando l'atto, gli atti presupposti e l'assetto di interessi controverso sono integralmente circoscritti a un determinato territorio e non hanno natura generale né efficacia ultraregionale.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale resa all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica deve essere adottata con sentenza; l'ordinanza è riservata alla decisione sulla domanda cautelare o alla camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla competenza.
  • La sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale deve indicare il TAR competente davanti al quale il giudizio può essere riassunto nel termine stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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