Ordinanza n. 39/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Fasc. -OMISSIS-, emesso l'-OMISSIS- e notificato il 15 novembre 2021, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida, cat. B n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente di guida di categoria B
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio, notificato il 15 novembre 2021, con cui è stata disposta la revoca della patente. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il provvedimento impugnato richiama una serie di precedenti atti amministrativi e giudiziari non depositati nel processo: un precedente decreto prefettizio di revoca del 2019; un decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 2019 e gli eventuali provvedimenti successivi sui relativi gravami; un provvedimento del 2021 con cui l'Amministrazione avrebbe annullato in autotutela la precedente revoca; una dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata dal giudice ordinario; una circolare ministeriale; nonché una sentenza penale recante la condanna del ricorrente per associazione a delinquere di stampo mafioso, nelle parti relative alla sua posizione. Il testo dell'ordinanza non riporta gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né in rito né nel merito. Ha rilevato la incompletezza dell'istruttoria processuale, poiché non erano stati depositati atti e documenti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato e necessari per consentire la decisione. Ha quindi ordinato alle parti costituite di depositare entro il 12 febbraio 2026 i sei gruppi di atti e documenti indicati in motivazione, riservando ogni ulteriore statuizione in rito e nel merito. È stata fissata una nuova udienza di merito per il 1° aprile 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le vicende penali sottese alla causa, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati relativi alle vicende penali sottese alla controversia.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato richiama atti amministrativi, giudiziari o documenti non presenti nel fascicolo processuale e tali elementi sono necessari per valutare la controversia, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione istruttoria, indicando gli atti da depositare e fissando un termine per il deposito, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
- La mancata disponibilità degli atti richiamati nel provvedimento impugnato impedisce la definizione della causa quando tali atti risultano rilevanti per la ricostruzione dei presupposti dell'esercizio del potere amministrativo e per il controllo giudiziale sulla legittimità della decisione.
- In una controversia amministrativa concernente una misura incidente su una patente di guida e fondata anche su vicende penali, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare tali vicende, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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