Cassazione Penale, Sentenza n. 35663/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Plebani impugna l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che ha rigettato la sua istanza di non esecutività della sentenza di condanna del 17/02/2013, deducendo irregolarità nella procedura di notificazione dell'estratto contumaciale: mancherebbero negli atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (contenenti l'estratto e le comunicazioni di deposito), nonché la busta con l'annotazione della data di deposito e delle ragioni della mancata consegna. Inoltre sostiene che, essendo impossibilitata la consegna del plico al destinatario, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., e l'omissione di tale adempimento renderebbe nulla la procedura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Bergamo abbia descritto in modo analitico le attività poste in essere ai fini della notificazione conformemente alla legge 20 novembre 1982, n. 890: tentativo infruttuoso di consegna il 22/01/2014, deposito del plico il 23/01/2014, emissione e invio di avvisi di deposito con raccomandate (almeno una delle quali risultata regolarmente ricevuta), giacenza per i termini previsti e restituzione dopo 180 giorni. Poiché è decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito regolarmente ricevuta, la notificazione si considera perfezionata. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e non supportate da allegazioni probatorie specifiche; il secondo motivo (sulla notifica al difensore) è stato dichiarato infondato poiché fondato sul presupposto - già escluso - del mancato perfezionamento della notificazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
legge 20 novembre 1982, n. 890 (procedura di notificazione a mezzo servizio postale)
La Corte ha ritenuto che la sequenza degli atti (tentativo di consegna infruttuoso, deposito in giacenza, emissione e invio di avvisi di deposito con raccomandate, decorso dei termini di giacenza e restituzione) soddisfa i requisiti della legge 890/1982. In particolare, la notificazione si perfeziona dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, se la comunicazione è stata regolarmente ricevuta.
art. 161, comma 4; art. 616, comma 1, primo periodo
Art. 161(4): la notifica al difensore è richiesta solo se la procedura primaria di notificazione (per es. a mezzo servizio postale ai sensi della legge 890/1982) non si perfeziona; poiché nel caso la notificazione è stata considerata perfezionata, non operava l'obbligo di notificare al difensore. Art. 616(1): in caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La regolarità della notificazione effettuata tramite servizio postale va valutata sulla base della sequenza complessiva degli atti (tentativo di consegna, deposito, invio degli avvisi di deposito, decorso dei termini), non solo sulla presenza isolata di singoli documenti nel fascicolo.
- L'assenza in atti di alcuni documenti (es. buste, singoli avvisi di ricevimento) non determina automaticamente l'annullamento della notificazione se il giudice ha spiegato e motivato, con riferimenti a numeri identificativi e atti effettivamente eseguiti, che il procedimento si è svolto secondo legge.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161(4) c.p.p. scatta solo se la procedura prevista dalla legge per la notifica al destinatario risulta effettivamente non perfezionata; dimostrare l'inefficacia della procedura postale richiede prove specifiche e non semplici enunciazioni generiche.
- Chi impugna la regolarità di una notificazione postale deve fornire allegazioni e prove concrete (es. dichiarazioni di mancata ricezione, mancanza dei numeri di raccomandata, certificazioni dell'ufficio postale) per contrastare le risultanze documentali e le deduzioni motivazionali del giudice.
- Se risulta che almeno una delle comunicazioni di avviso di deposito è stata regolarmente ricevuta e sono trascorsi i termini previsti, la notificazione si considera perfezionata e il ricorso volto a farne dichiarare la non esecutività è destinato a fallire.
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