Cassazione Penale, Sentenza n. 20366/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la convalida dell'ordinanza che ha disposto il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per tutte le partite delle serie A, B e C (anche amichevoli) per la durata di sei anni. Il ricorrente deduce: mancata valutazione della concreta pericolosità e delle ragioni di eccezionale necessità/urgenza; erronea applicazione dell'art. 6, comma 5, legge 401/1989 in relazione alla recidiva amministrativa (poiché i fatti ritenuti recidivi sono posteriori al provvedimento questorile); violazione del diritto al contraddittorio e mancata acquisizione delle difese depositate a mezzo PEC prima della convalida; mancata motivazione circa l'estensione dell'obbligo di presentazione anche per le partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il destinatario di un provvedimento del Questore ha diritto a un termine minimo di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e depositare memorie prima della convalida, ha rilevato che la convalida del Gip è intervenuta prima dello scadere di tale termine e senza aver vagliato le controdeduzioni. Ne è derivata la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 26/09/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione, disponendo la comunicazione del dispositivo al Questore.
Norme richiamate
Applicata per affermare la nullità dell'atto di convalida del Gip quando la convalida è stata emessa in violazione del termine necessario per l'esercizio del diritto di difesa; la violazione procedurale rende l'ordinanza annullabile.
art. 6, comma 5, legge 401/1989
Norma di riferimento per i provvedimenti di divieto di accesso (c.d. 'Daspo') e per la valutazione della recidiva amministrativa; nella sentenza la Corte non è entrata nel merito della corretta applicazione della recidiva perché ha deciso per un vizio procedurale pregiudizievole del contraddittorio.
Orientamento giurisprudenziale (regola delle 48 ore)
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice della convalida non può pronunciarsi prima che siano trascorse almeno 48 ore dalla notifica al destinatario, al fine di garantire il diritto di difesa e la possibilità di depositare memorie; la violazione di tale termine determina la nullità della convalida.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di provvedimenti questorili contenenti obblighi di presentazione non può essere pronunciata prima che siano trascorse almeno 48 ore dalla notifica al destinatario: il rispetto di questo termine è essenziale per il diritto di difesa.
- Le memorie difensive devono risultare effettivamente pervenute e acquisite agli atti prima della convalida; l'assenza di acquisizione può comportare la nullità dell'atto di convalida.
- Questioni sostanziali (pericolosità concreta, congruità della durata, estensione alle partite amichevoli, recidiva amministrativa) possono essere decisive sul merito, ma restano non decise se prevale un vizio procedurale che compromette il contraddittorio.
- La nullità procedurale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. può determinare l'annullamento senza rinvio quando il vizio è tale da rendere inutilizzabile l'istruttoria successiva; la Corte può altresì dichiarare l'inefficacia del provvedimento limitatamente a singole prescrizioni.
- Per chi riceve provvedimenti interdittivi è importante documentare e provare tempestivamente l'avvenuta trasmissione delle difese (es. ricevute PEC con orario) prima della possibile convalida giudiziaria.
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