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Sentenza

Sentenza n. 322/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, mai notificata, con la quale era respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 14 luglio 2015 di reiezione dell'istanza di condono edilizio avanzata con riguardo all'unità edilizia di cui sono comproprietari, ubicata in territorio di -OMISSIS-, località "-OMISSIS-";

Giustizia amministrativa202101245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha preso atto della rinuncia al ricorso in appello, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego di condono edilizio o la sentenza di primo grado. In ragione dell'adesione del Comune, ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti.

CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a un'unità edilizia

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento comunale di reiezione dell'istanza di condono edilizio. Nel giudizio di appello il Comune si costituiva per resistere, rilevando l'applicabilità all'immobile dell'art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976. Successivamente, gli appellanti dichiaravano di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.; il Comune aderiva alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.

    La parte appellante dichiara di rinunziare al ricorso in appello ai sensi dell’art. 84, comma 1 e 2 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e accettata dalla controparte, consente al giudice di definire il giudizio prendendone atto senza esaminare il merito.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla rinuncia e alla definizione del giudizio.

  • art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976

    Il Comune ne ha dedotto l'applicabilità all'immobile, ma la questione non è stata esaminata nel merito a seguito della rinuncia all'appello.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in appello, ritualmente dichiarata ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e accettata dalla parte costituita, consente al giudice di definire il giudizio dando atto della rinuncia, senza esaminare le questioni di merito devolute con l'impugnazione.
  • Quando la rinuncia all'appello è accompagnata dall'accordo delle parti, le spese del grado possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo

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