Cassazione Penale, Ordinanza n. 10482/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione il condannato aveva chiesto che fosse applicata la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra alcuni reati già riuniti in continuazione da precedenti decisioni e un ulteriore gruppo di reati oggetto di altra sentenza, in particolare un'associazione per delinquere e un reato di ricettazione. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'identità del disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dato eccessivo rilievo alla distanza temporale tra i fatti e avrebbe svalutato la circostanza che la condotta associativa costituiva prosecuzione di attività omogenee, consistenti nella commercializzazione di merce contraffatta. È stata anche depositata memoria difensiva a sostegno dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze. Ha osservato che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato nel ritenere non desumibile dagli atti la comune originaria programmazione criminosa, requisito necessario per la continuazione, poiché i reati risultavano commessi a distanza di circa tre anni, in luoghi diversi e senza significative circostanze contrarie idonee a superare tale dato. Ha quindi affermato che la motivazione della Corte territoriale era conforme al principio secondo cui l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che non era consentita in sede di legittimità una diversa lettura dei fatti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia già rintracciabile al momento della commissione del primo reato; non basta la mera omogeneità delle condotte o la loro successiva connessione fattuale.
È richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza rispetto alla quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione.
È richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza rispetto alla quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario che il medesimo disegno criminoso sia desumibile fin dalla commissione del primo reato; il requisito non può essere costruito ex post sulla sola base della vicinanza o omogeneità delle condotte.
- La distanza temporale rilevante, la commissione dei fatti in luoghi diversi e l'assenza di elementi univoci di segno contrario possono escludere la prova della preordinazione unitaria richiesta dall'art. 81 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso la mera proposta di una lettura alternativa degli elementi fattuali, se la motivazione impugnata è logica e adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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