Cassazione Civile, Ordinanza n. 13552/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La lite traeva origine da un'azione di responsabilità promossa da due soci di una società a responsabilità limitata nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione e sindaci, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società nell'esercizio delle funzioni gestorie e di controllo. In primo grado il tribunale aveva condannato uno degli amministratori al pagamento di una somma in favore della società e altri amministratori al risarcimento di un importo maggiore sempre in favore della società. In appello, alcuni soccombenti e la curatela fallimentare della società avevano impugnato la decisione, e la corte territoriale aveva rideterminato gli importi dovuti. Avverso tale sentenza erano stati proposti ricorsi per cassazione da più parti, ma tutti i ricorrenti hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi. Il fallimento ha accettato la rinuncia; per le altre parti non risultano atti di accettazione, ma nessun controricorrente ha chiesto la condanna alle spese e le rinunce si collocavano in un contesto di regolamento transattivo complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce ai ricorsi e, rilevata l'accettazione della rinuncia da parte del fallimento e l'assenza di richieste di condanna alle spese da parte degli altri controricorrenti, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre osservato che, per le posizioni non assistite da accettazione formale, la mancata condanna alle spese era comunque giustificata dal contesto transattivo complessivo e dal fatto che la condanna non consegue automaticamente alla rinuncia non accettata. Non è stata dunque adottata una decisione sul merito delle censure originarie.
Norme richiamate
La condanna alle spese non consegue necessariamente alla rinuncia al ricorso non accettata; la Corte può non porre le spese a carico del rinunciante in presenza delle circostanze del caso.
In caso di accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese secondo il criterio indicato dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando intervenga l'accettazione della rinuncia, mentre in mancanza di accettazione la Corte deve valutare se vi siano ragioni per non porre le spese a carico del rinunciante.
- La condanna alle spese del giudizio di legittimità non è automatica in caso di rinuncia non accettata, potendo essere esclusa quando nessuna parte ne richieda la pronuncia e la rinuncia si inserisca in un accordo transattivo complessivo.
- Quando tutti i ricorsi vengono rinunciati e la vicenda processuale si chiude per effetto di un regolamento transattivo, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuizioni di merito.
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