Cassazione Penale, Sentenza n. 31613/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo del detenuto avverso sanzione disciplinare (esclusione dall'attività comune per 10 giorni) per violazione della procedura: la contestazione dell'addebito e la convocazione davanti al consiglio di disciplina erano avvenute nella stessa giornata, con presunta lesione del diritto di difesa per mancato congruo termine per predisporre le difese. Il Ministero ha censurato l'ordinanza per errata applicazione delle norme (art. 38 Ord. pen., art. 81 DPR 230/2000) sostenendo che non sussiste automatica nullità quando la contestazione è avvenuta in limine dell'udienza e che la nullità doveva essere eccepita al momento dell'apertura dell'udienza secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Pur riconoscendo che il detenuto deve avere un congruo termine per preparare la difesa e che l'art. 81 DPR 230/2000 mira a garantire tali esigenze, ha affermato che le nullità del procedimento disciplinare sono soggette alle regole generali sulla deducibilità delle nullità (art. 182 c.p.p.). In applicazione del principio già espresso dalla Sez.1 n.30038/2020, la violazione consistente nella contestazione dell'addebito in udienza deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza davanti al consiglio di disciplina. Poiché nel caso di specie il detenuto non formulò tale eccezione in udienza, il Tribunale di sorveglianza aveva errato nell'annullare l'atto riconoscendone una nullità non dedotta tempestivamente. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al medesimo Tribunale per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 81, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore "... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto..."; convocazione del consiglio di disciplina entro dieci giorni dalla contestazione
Stabilisce una scansione temporale finalizzata a garantire il diritto di difesa del detenuto; impone che tra contestazione e udienza vi sia un lasso temporale ragionevole per predisporre la difesa, ma non implica automaticamente la nullità se la contestazione è fatta in limine; va valutata la deducibilità della nullità secondo le regole processuali
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Le nullità devono essere eccepite prima del compimento dell'attività processuale cui si riferiscono; se il vizio non è dedotto tempestivamente (es. all'apertura dell'udienza disciplinare), si perde il potere di dedurlo per decadenza
Regole penitenziarie europee (2006), regola n.59
i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. poter difendersi da soli o con assistenza legale; 4. ottenere la presenza di testimoni; 5. avere assistenza di un interprete se necessario
Conferma l'obbligo di garantire al detenuto informazione adeguata e tempo/mezzi per la difesa; tale tutela è richiamata a supporto dell'interpretazione dell'art. 81 DPR 230/2000
Sez. 1, sentenza n. 30038 del 22/09/2020 (Corso)
Principio di diritto secondo cui, se la contestazione dell'infrazione avviene direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa deve essere eccepita immediatamente all'apertura dell'udienza, a pena di decadenza; la Corte aderisce e ribadisce questo orientamento
art. 77, comma 1 n. 15 e art. 21, D.P.R. 230/2000 (fatti di causa)
Norme richiamate come titolo dell'addebito disciplinare originario per il quale il detenuto era stato sanzionato; non interpretate nel merito dalla decisione che si è concentrata sui profili procedurali
Massime di principio
- La contestazione dell'addebito immediatamente prima o all'apertura dell'udienza non comporta automaticamente la nullità del procedimento: la nullità è soggetta alle regole di deducibilità e può essere persa per mancata eccezione tempestiva.
- Il detenuto ha diritto a un "congruo" termine e ai mezzi adeguati per predisporre la difesa (art.81 DPR 230/2000 e regole penitenziarie europee); il giudice deve valutare se il tempo concesso sia effettivamente sufficiente.
- Se la contestazione avviene in udienza, la parte lesa deve eccepire immediatamente all'apertura dell'udienza il vizio procedurale, altrimenti decade dal relativo potere di impugnazione basato su quella nullità (art.182 c.p.p.).
- Le nullità funzionali nel procedimento disciplinare seguono le stesse regole delle nullità processuali ordinarie: valgono termini di deducibilità e decadenze.
- In situazioni simili, chi impugna per violazione procedurale deve dimostrare di avere esperito le eccezioni previste in udienza o fornire valida ragione dell'impossibilità di farlo; il giudice di merito deve verificare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa prima di dichiarare la nullità.
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