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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6687/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avviso di accertamento e sanzione notificato il 29.10.2013 per IRBA (imposta regionale sulla benzina) relativa all'annualità 2005 per euro 6.779,91, contestando la decadenza del potere accertativo, la prescrizione quinquennale, il difetto di legittimazione passiva e, più in generale, la legittimità dell'imposta alla luce delle direttive UE (92/12/CEE e 2008/118/CE) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-255/20). In primo e secondo grado la CTP e la CTR avevano respinto il ricorso, riconoscendo la legittimazione passiva e individuando il dies a quo della prescrizione nella data di scoperta del fatto illecito (24.04.2013). In cassazione i contribuenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 26.10.1995, n. 540 (prescrizione per accise), carenza di motivazione e carenza di legittimazione passiva, oltre al contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione che rendeva illegittima l'IRBA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare la pronuncia C-255/20) e i principi del diritto dell'Unione (primato e retroattività dell'interpretazione della Corte di Giustizia), con la conseguente disapplicazione della normativa nazionale incompatibile. Ha inoltre ritenuto che la disposizione di legge (art. 1, co. 628, L. 30.12.2020, n. 178) non possa legittimare l'applicazione retroattiva dell'IRBA ai rapporti pregressi in contrasto con il diritto UE; in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 540, art. 15

    stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito

    I ricorrenti contestavano l'applicazione dell'art. 15; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto prevalente il profilo di incompatibilità con il diritto UE, con conseguente disapplicazione della normativa interna illegittima rispetto alle direttive comunitarie

  • Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992

    art. 3 par. 2 e considerando 3 (nozione di prodotti soggetti ad accisa e possibilità di altre imposizioni indirette con finalità specifiche)

    La direttiva consentiva l'applicazione di altre imposizioni indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se dotate di 'finalità specifiche'; la Corte di Giustizia e la Cassazione hanno usato questo parametro per valutare la legittimità dell'IRBA

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008

    Ha sostituito la 92/12 e ribadito che altre imposte sui prodotti soggetti ad accisa sono ammesse solo se il gettito è vincolato ad una finalità specifica o la struttura dell'imposta mira a realizzare tale finalità; la Corte di Giustizia ha interpretato tale disposizione come ostativa a una imposta regionale sulla benzina priva di finalità specifica

  • Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ordinanza 9 novembre 2021

    pronuncia che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE osti a normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione priva di finalità specifica

    La Cassazione ha richiamato questa pronuncia come fonte vincolante, con efficacia retroattiva e 'erga omnes', ritenendola decisiva per disapplicare l'IRBA incompatibile con il diritto UE

  • D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48

    recepisce la direttiva 2008/118/CE

    Rilevato come atto di recepimento della disciplina comunitaria che impone i limiti all'imposizione di tributi su prodotti soggetti ad accisa

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628

    abrogava le norme afferenti all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ma prevedeva che gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte fossero fatti salvi a partire dal 01.01.2021

    La Corte ha ritenuto che la disposizione non possa salvare l'applicazione di un tributo incompatibile con il diritto UE per rapporti pregressi, e dunque non può impedire la disapplicazione della normativa interna in conflitto con la direttiva 2008/118

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Citato dai ricorrenti in relazione alla disciplina sanzionatoria; la Corte ha valutato le questioni di legittimazione passiva e motivazione ma ha fondato la decisione sul profilo di incompatibilità con il diritto UE

  • Codice di procedura civile: art. 113 (iura novit curia) e art. 112

    La Corte ha richiamato il principio iura novit curia per rilevare d'ufficio il profilo di diritto UE e la sua applicabilità anche se non pienamente sollevato dalle parti; ha precisato i limiti all'impiego di fatti non dedotti dalle parti (art. 112)

  • Costituzione Italiana, artt. 11 e 117

    Richiamati per motivare il primato del diritto UE e l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile

Massime di principio

  • Se la normativa nazionale che istituisce un tributo risulta incompatibile con una direttiva UE secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna e non può far valere la disposizione nazionale in conflitto, anche rispetto a rapporti sorti anteriormente, salvo che il rapporto sia estinto per prescrizione o decadenza.
  • Le pronunce della Corte di Giustizia hanno efficacia interpretativa retroattiva e valore vincolante (erga omnes) per i giudici nazionali; pertanto la loro interpretazione va applicata ai contenziosi pendenti e ai rapporti non esauriti, con la conseguenza che accertamenti fiscali basati su norme incompatibili possono essere annullati.
  • Il principio iura novit curia consente al giudice di rilevare d'ufficio questioni di diritto UE e di disapplicare la normativa interna incompatibile, anche se la parte non ha fondato esplicitamente il proprio motivo su quel profilo, purché i fatti dedotti in giudizio siano gli stessi necessari per applicare la nuova fattispecie giuridica.
  • Una legge interna che abroga un tributo ma tenta di 'salvare' gli obblighi pregressi (norma di salvezza) non può prevalere sul diritto dell'Unione: il legislatore nazionale non può impedire la disapplicazione di norme incompatibili con il diritto UE.
  • Nelle contestazioni di legittimazione passiva e nelle sanzioni amministrative tributarie, va valutato se gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie siano effettivamente attribuibili al destinatario dell'accertamento; laddove il tributo stesso sia illegittimo per contrasto con il diritto UE, la questione della legittimazione può divenire irrilevante.
  • Quanto alla prescrizione delle pretese fiscali in materia di accise, il dies a quo decorre dalla scoperta del fatto illecito (art. 15 D.Lgs. 540/1995), ma la rilevanza di tale decorrenza può essere superata se la pretesa fiscale è fondata su una normativa incompatibile con il diritto UE.

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