Cassazione Penale, Ordinanza n. 03632/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Nel ricorso ha dedotto vizi di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul punto. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale non aveva escluso in astratto la sostituibilità della pena, ma aveva rigettato la richiesta sulla base della prognosi di reiterazione, desunta dai precedenti penali e valorizzata come criterio rilevante anche per la scelta della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per tentato furto pluriaggravato; il giudice di legittimità non è entrato nel merito della responsabilità, ma ha ritenuto infondata la censura sulla sostituzione della pena perché formulata senza confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a base del diniego.
Norme richiamate
disciplina la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; nel caso esaminato la doglianza sul diniego è stata ritenuta inammissibile perché non agganciata alla ratio della decisione di merito.
i precedenti penali possono essere valorizzati come criterio di valutazione della personalità e della prognosi di reiterazione, incidendo anche sulla scelta della pena sostitutiva.
il rinvio consente di utilizzare i criteri dell'art. 133 c.p. anche per valutare e scegliere una pena sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una motivazione diversa da quella effettivamente adottata.
- Ai fini della concessione o del diniego di una pena sostitutiva, il giudice di merito può valorizzare la prognosi di reiterazione del reato e i precedenti penali dell'imputato, quali indicatori rilevanti della sua personalità e della capacità di futura commissione di reati.
- Il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., operato dall'art. 58 della legge n. 689/1981, consente di estendere alla valutazione delle pene sostitutive gli elementi utilizzabili nella commisurazione della pena, compresi i precedenti penali.
- La censura sul diniego della sostituzione della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto su una prognosi negativa autonomamente sufficiente, senza affrontare il tema dell'astratta sostituibilità della pena.
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