Cassazione Civile, Ordinanza n. 24213/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale al difensore che aveva proposto il ricorso per cassazione. Non sono state liquidate spese, in quanto il Ministero intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era rivolto contro un decreto del Tribunale di Torino, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione risultava proposta da difensore privo di procura speciale. Da ciò ha desunto la violazione dell'art. 365 c.p.c., che richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia proposto da un avvocato munito di procura speciale. Non emergono dal testo ulteriori questioni di merito o le ragioni sostanziali della controversia originaria.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un avvocato munito di procura speciale; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore è requisito essenziale di ammissibilità del ricorso; la sua mancanza determina l'inammissibilità rilevabile dal giudice.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto senza valida procura speciale, la Corte non entra nel merito delle censure e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In assenza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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