Cassazione Penale, Ordinanza n. 29047/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Il procedimento riguardava addebiti di diffamazione commessi tramite post pubblicati su Facebook, sul gruppo "CS Uniforma Uniforma – gruppo truffati", ritenuti lesivi della reputazione di due persone costituite parte civile. La Corte di appello aveva riformato la condanna di primo grado e assolto l'imputato per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili, ritenendo non provata né l'effettiva pubblicazione dei post né la riconducibilità dei profili social all'imputato. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della pubblicazione nonostante le querele, le dichiarazioni delle persone offese e gli screenshot dei post; dall'altro, avrebbe immotivatamente negato l'attribuibilità dei profili "Pietro Ricchiuti" e "Pietro/Rik" all'imputato, trascurando indizi convergenti (partecipazione ai corsi, presenza nel gruppo Facebook, messaggi a suo nome, assenza di tempestive denunce per hackeraggio, contrasto tra quanto dichiarato in udienza e quanto emergerebbe da altro procedimento).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso delle parti civili ammissibile. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile può ricorrere avverso la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile anche per vizi motivazionali ex art. 606 c.p.p.; ha quindi rilevato che le censure sollevano profili di possibile contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d'appello, ma tali profili, in questa sede, rilevano solo per escludere l'inammissibilità del ricorso. Poiché la costituzione di parte civile è intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applica l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente prosecuzione del giudizio davanti alla Sezione civile della Corte di cassazione competente per materia. Il giudizio è quindi stato rinviato alla Sezione civile per la prosecuzione.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
per le impugnazioni della parte civile intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il giudizio prosegue davanti alla Sezione civile della Corte di cassazione competente per materia
art. 576, comma 1, cod. proc. pen.
la parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile
il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento può far valere anche vizi di motivazione
Massime di principio
- La parte civile può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili anche deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la costituzione di parte civile è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'impugnazione segue il regime dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., con prosecuzione davanti alla Sezione civile della Cassazione competente per materia.
- In sede di verifica della non inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, la Corte può rilevare la presenza di censure specifiche su profili decisivi della motivazione, restando però il pieno esame del merito devoluto alla sezione civile competente.
- La sentenza assolutoria che escluda sia la pubblicazione del contenuto diffamatorio sia la riferibilità dell'account all'imputato deve confrontarsi in modo puntuale con gli elementi documentali e dichiarativi allegati dalla parte civile; l'omesso confronto può integrare un vizio motivazionale rilevante.
- Nel giudizio civile conseguente all'impugnazione della parte civile, la Corte deve verificare se la motivazione assolutoria sia coerente con gli elementi già presenti in atti, senza valorizzare apoditticamente mere allegazioni difensive in assenza di un adeguato riscontro argomentativo.
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