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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49483/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Roselli era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili per evadere IVA e imposte sui redditi) nella veste di amministratore di fatto della "Elledisse s.r.l."; la condanna si fondava sull'assenza delle scritture contabili e sulle deposizioni di più testi che attribuivano a Roselli la gestione effettiva dell'azienda. In appello la condanna fu confermata; Roselli impugnò in Cassazione con tre motivi: (1) errore nella valutazione di una testimonianza (confusione sull'identità del testimone che avrebbe affittato il capannone), (2) vizio di motivazione circa la qualificazione di amministratore di fatto, ritenendo non accertati gli elementi sintomatici dell'ingresso nell'attività d'impresa, (3) errata applicazione della legge penale circa l'elemento oggettivo del reato e la presunta ricostruzione dell'imponibile da parte della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. La Corte ha ritenuto congrua e convergente la valutazione dei giudici di merito che, sulla base delle deposizioni (in particolare del commercialista Falcone, di un soggetto che affittò il capannone - la cui identificazione in sentenza primaria presentava un errore materiale - e di Fusco), hanno accertato che Roselli era l'amministratore di fatto e che la titolare di diritto fu assolta per non aver commesso il fatto. Inoltre la Corte ha confermato il principio secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari a seguito di occultamento o distruzione delle scritture non deve essere intesa in senso assoluto (possono essere utilizzate acquisizioni presso terzi e prove indirette). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che sanziona l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili al fine di evadere le imposte; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie al caso di occultamento delle scritture societarie che ha reso impossibile la ricostruzione contabile, anche avendo riguardo a prove indirette e acquisizioni presso terzi

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero ai sensi della disposizione; qui citata per inquadrare l'atto delle parti nel procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa e ha irrogato la sanzione di Euro 3.000,00

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per la nozione secondo cui, ai fini dell'art. 616 c.p.p., la sanzione pecuniaria non si applica solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per motivare l'applicazione della sanzione

  • Giurisprudenza Sez. 3 n. 7051 del 15/01/2019 (Ferrigni, Rv. 275005)

    Precedente di legittimità secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari a causa dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili non va intesa in senso assoluto e può ricomprendere i casi in cui è necessario acquisire documentazione presso terzi; principio applicato nel caso in esame per fondare la valutazione dei giudici di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riequilibrare o rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: censure che si riducono a contestazioni sulla valutazione della prova sono, di regola, inammissibili
  • La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda su elementi sintomatici e sulla convergenza delle dichiarazioni probatorie (gestione operativa, esclusione della partecipazione effettiva di altri soggetti, controllo delle quote e delle scelte societarie); la convinzione dei giudici di merito su tali elementi è vincolante in Cassazione salvo vizio di diritto
  • L'occultamento o la distruzione delle scritture contabili consente l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 anche quando la ricostruzione del reddito/volume d'affari richiede acquisizioni presso terzi o l'uso di prove indirette: non è necessario un'impossibilità assoluta di ricostruzione
  • I ricorsi alla Corte di Cassazione devono contestare errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti; motivi vaghi o sostanzialmente rivolti alla rivalutazione degli accertamenti probatori rischiano l'inammissibilità
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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