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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09758/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in relazione a una condanna per detenzione illecita di stupefacenti, aveva negato l'applicazione di una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e aveva ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Con un unico motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse dato rilievo eccessivo a un solo precedente penale a pena sospesa nel valutare la non concedibilità della misura alternativa, pur in presenza di pena breve e di plurimi indici di meritevolezza: trattamento sanzionatorio contenuto, condotta successiva al fatto immune da censure per cinque anni, disponibilità a programmi rieducativi, positive referenze degli operatori sociali, stabilità lavorativa e rispetto delle misure cautelari non detentive. Ha inoltre richiamato la nuova previsione dell'art. 20-bis cod. pen. come ulteriore elemento favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur riferito al trattamento punitivo, fosse sorretto da una motivazione adeguata nella sentenza impugnata e da un esame puntuale delle deduzioni difensive; comunque, la doglianza era manifestamente infondata perché denunciava una contraddittorietà motivazionale non riscontrabile nel provvedimento di merito. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva spiegato che l'imputato era rimasto indifferente al precedente monito giudiziale, avendo commesso il nuovo fatto dopo il passaggio in giudicato della condanna per il medesimo delitto di detenzione illecita di stupefacenti, e ciò rendeva non meritevole non solo la sospensione condizionale ma anche la pena sostitutiva richiesta, ritenuta inidonea a prevenire la recidiva e a svolgere funzione rieducativa. È stata inoltre richiamata la disciplina dell'art. 58 l. n. 689/1981, in collegamento con i criteri dell'art. 133 cod. pen., ritenendo insindacabile in cassazione il giudizio di merito se adeguatamente motivato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come nuova previsione favorevole alle pene sostitutive, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    La valutazione della sostituibilità della pena deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro necessario per valutare la capacità a delinquere e la meritevolezza della pena sostitutiva; se la motivazione sul punto è adeguata, il giudizio di merito non è sindacabile in cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Le modifiche introdotte non eliminano il potere-dovere del giudice di merito di valutare i criteri dell'art. 133 cod. pen. nella concessione delle pene sostitutive.

  • art. 6 l. n. 689 del 1981

    Non citato espressamente nel testo come oggetto autonomo, ma la disciplina richiamata concerne le pene sostitutive di pene detentive brevi.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di merito deve valutare la sostituibilità della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare attenzione alla capacità a delinquere del condannato e alla prognosi di recidiva.
  • Se la decisione di negare una pena sostitutiva è sorretta da motivazione adeguata e coerente, essa non è censurabile in cassazione per mera diversa lettura degli indici di meritevolezza prospettati dalla difesa.
  • Il precedente specifico e recente per il medesimo delitto, seguito dalla commissione di un nuovo fatto dopo il passaggio in giudicato della condanna precedente, può legittimare il giudizio di non meritevolezza rispetto sia alla sospensione condizionale sia alla pena sostitutiva richiesta.
  • La nuova disciplina sulle pene sostitutive non impone un automatismo favorevole alla sostituzione della pena breve: resta centrale la valutazione individualizzata del rischio di ricaduta criminale e della funzione rieducativa della sanzione.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando si risolve in una contestazione di merito priva di effettiva dimostrazione di contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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