Cassazione Penale, Sentenza n. 1993/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 15 cod. pen.) sostenendo che l'indebito utilizzo/falsificazione di carte di pagamento (capo A) fosse assorbito dalla ricettazione (capo B) - quindi concorso apparente di norme; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 69 cod. pen., contestando l'applicazione della recidiva reiterata (ex art. 99, comma 4) ritenuta dal giudice di merito nonostante, secondo il ricorrente, fosse presente una sola condanna definitiva, con conseguente errore nella declaratoria di prescrizione, nel calcolo del trattamento sanzionatorio e nell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: ha confermato che ricettazione (art. 648) e indebito utilizzo/falsificazione di carte (art. 493-ter) sono reati autonomi concorrenti quando la carta proviene da furto (ricettazione) e successivamente è utilizzata (493-ter). Ha invece accolto il secondo motivo nei termini specificati: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla declaratoria della recidiva così come operata (recidiva "reiterata"). La Corte ha rilevato che al momento del fatto il ricorrente era gravato da una sola sentenza definitiva, per cui non poteva essere applicata la recidiva reiterata che richiede almeno due sentenze irrevocabili; la fattispecie va riqualificata come recidiva specifica infraquinquennale. Di conseguenza la Corte ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sulle statuizioni conseguenziali (rivalutazione del trattamento sanzionatorio, della continuazione e del bilanciamento delle circostanze). La Corte ha inoltre precisato che, dopo la corretta qualificazione come recidiva specifica infraquinquennale (e/o, in subordine, applicazione degli artt. 99, comma secondo/terzo), i termini di prescrizione si assestano sui calcoli esposti nella sentenza (es.: per la ricettazione, massimo edittale 8 anni aumentato della metà = 12 anni; prescrizione con atti interruttivi fino al 13/02/2031; per l'art. 493-ter la pena massima di 5 anni aumentata a 7 anni e 6 mesi con prescrizione che ricadrebbe al 13/11/2023 al netto delle sospensioni).
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere concorso apparente tra norme; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione e ha confermato l'autonomia delle fattispecie di ricettazione e indebito utilizzo/falsificazione di carte.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica come ricettazione la ricezione di carte di pagamento provento di delitto; la condotta di ricezione/profitto integra la ricettazione quando la provenienza è delittuosa.
La norma incrimina autonomamente l'indebito utilizzo e la falsificazione di carte di pagamento; la Corte ha affermato che l'uso successivo di carte rubate integra autonomamente l'art. 493-ter, concorrente con la ricettazione.
La Corte ha chiarito che la recidiva "reiterata" richiede la presenza di almeno due precedenti sentenze irrevocabili: in assenza di tale requisito la fattispecie va riqualificata (nel caso: recidiva specifica infraquinquennale o altra forma di recidiva applicabile).
Riferito dal ricorrente in ordine agli effetti delle aggravanti sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione; la Corte ha disposto la rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce della corretta qualificazione della recidiva.
Norma rilevante per il computo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale massima, richiamata dalla Corte nel calcolo dei termini di estinzione.
Richiamato per determinare la durata del tempo necessario alla prescrizione tenuto conto degli aumenti di pena dovuti alla recidiva; la Corte ha applicato la disciplina per stabilire le nuove scadenze di prescrizione.
D.L. 3 maggio 1991 n. 143 (conv. L. 5 luglio 1991 n. 197)
Citato nella giurisprudenza richiamata: disciplina ricezione di documenti di pagamento di provenienza illecita; utilizzato per distinguere i casi in cui la ricezione integra ricettazione o altra fattispecie.
Massime di principio
- Possesso/ricezione di carte di pagamento provento di furto integra di norma la ricettazione; il successivo utilizzo della stessa carta può integrare autonomamente il reato di indebito utilizzo (art. 493-ter): non c'è automaticamente assorbimento.
- La recidiva "reiterata" ex art. 99, comma 4, richiede la previa esistenza di almeno due condanne definitive per delitti non colposi; in assenza di ciò il giudice deve valutare altre forme di recidiva (es. specifica) e motivare la scelta.
- L'applicazione errata della recidiva incide sul trattamento sanzionatorio e sui termini di prescrizione: se la recidiva è stata qualificata in modo inesatto, la sentenza può essere annullata limitatamente a tale profilo e rinviata per ricalcolo della pena e della prescrizione.
- La recidiva costituisce circostanza 'a effetto speciale' che aumenta la pena base e dunque modifica anche il computo della prescrizione (la recidiva può aumentare sia la pena edittale che il periodo necessario per estinguere il reato).
- In caso di contestazione di continuazione/aggiuntivi di pena, dopo una diversa qualificazione della recidiva il giudice di merito deve riconsiderare l'aumento per continuazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti.
- Per difendersi efficacemente, è essenziale verificare data e natura delle condanne pregresse (definitività, tipologia del reato, distanza temporale) perché influiscono direttamente sulla possibilità di applicare recidive e sugli effetti sulla prescrizione.
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