Cassazione Penale, Sentenza n. 13827/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per Chirico; unico motivo di doglianza volto a censurare l'utilizzabilità, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, delle conversazioni captate tramite la piattaforma SKY ECC sulle utenze mobili in uso a Barbati Fabrizio e a Manca Maurizio. Si deduceva la violazione di norme processuali (articoli 191 e ss., 273, 309 commi 5 e 10 c.p.p.) per mancata trasmissione degli atti acquisiti con l'Ordine Europeo di Indagine n. 27/2021 e per omessa acquisizione dell'attività di supporto svolta all'estero, con la conseguente perdita di efficacia della misura e pregiudizio per la difesa. Si lamentava inoltre vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che gli atti acquisiti con l'Ordine Europeo di Indagine risultavano trasmessi (la difesa aveva chiesto esibizione il 14/11/2022 e il P.M. aveva confermato la trasmissione al GIP e poi al Tribunale del riesame). Sul piano normativo è richiamato il principio secondo cui la perdita di efficacia dell'ordinanza ex art. 309, comma 10, c.p.p. si verifica solo se non vengono inviati al tribunale tutti gli atti che erano stati trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura; non opera invece se l'omesso invio riguarda atti non trasmessi allora al GIP. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione circa l'acquisizione all'estero della prova, richiamando il principio che l'ordine europeo di indagine "attivo" riguarda prove acquisibili nello Stato emittente e che lo Stato di esecuzione svolge la concreta acquisizione secondo le sue modalità, con una presunzione di correttezza salvo elementi contrari. Infine la Corte ha censurato la mancanza di specificità del motivo, che riproduceva argomentazioni già esaminate dal Tribunale distrettuale, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro di censura per i motivi di cassazione; il ricorso è stato valutato alla luce delle ipotesi di cui all'art. 606.
artt. 191 e ss. cod. proc. pen.
Rinvio alle norme sul materiale probatorio e sulle modalità di utilizzazione; censura relativa all'utilizzabilità delle conversazioni tecnologiche è stata ritenuta infondata.
Richiamato tra le norme processuali con riferimento alle formalità di acquisizione degli atti; nessuna nullità rilevata a fronte della documentazione trasmessa.
art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10
Interpretazione chiave: la perdita di efficacia dell'ordinanza prevista dal comma 10 opera solo se al tribunale non sono inviati tutti gli atti che erano stati trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura; non opera per atti che non erano stati trasmessi al GIP.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come presidio formale per la sintesi del motivo di ricorso ai sensi della disciplina delle impugnazioni.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Applicato per il principio di inammissibilità per aspecificità del motivo: il ricorso non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.
Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018 (Scordio)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui la perdita di efficacia dell'ordinanza ex art. 309, comma 10, si verifica solo in presenza del mancato invio al tribunale di tutti gli atti già inviati al GIP.
Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022 (Borrelli)
Giurisprudenza richiamata in tema di Ordine Europeo di Indagine: l'ordine 'attivo' deve riguardare prova acquisibile nello Stato emittente; lo Stato esecutore concretamente acquisisce la prova secondo le sue garanzie e si presume il rispetto delle tutele salvo prova contraria.
Massime di principio
- La perdita di efficacia dell'ordinanza di riesame ex art. 309, comma 10, c.p.p. si verifica solo se al giudice del riesame non sono stati inviati tutti gli atti che erano stati trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura; omissioni relative ad atti non precedentemente trasmessi al GIP non determinano automaticamente la perdita di efficacia.
- Gli atti e le risultanze acquisite all'estero mediante Ordine Europeo di Indagine sono presumibilmente conformi alle garanzie dell'ordinamento dello Stato esecutore; spetta a chi lo contesta fornire elementi concreti di illegittimità per superare tale presunzione.
- La difesa deve esercitare tempestivamente i rimedi previsti (ad es. istanza di esibizione della documentazione) e, se gli atti risultano trasmessi o esibiti, la censura sulla loro utilizzabilità è meno fondata.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni esplicitate del giudice impugnato; la mera ripetizione di argomentazioni già esaminate senza affrontare le motivazioni del provvedimento conduce a inammissibilità o rigetto per aspecificità.
- La captazione e l'utilizzo di flussi telematici acquisiti all'estero tramite procedure internazionali (EIO, cooperazione) richiedono una verifica concreta solo se emergono elementi probatori che indichino violazioni sostanziali delle garanzie procedurali; altrimenti si applica la presunzione di regolarità.
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