Ordinanza n. 257/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del consiglio di classe recante la non ammissione all'esame di maturità e il conseguente tabellone di scrutinio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui ne ha disposto la non ammissione all'esame di maturità, nonché il conseguente tabellone recante l'esito "NON AMMESSO" e gli ulteriori atti connessi. Dalla motivazione del provvedimento emergeva che lo studente aveva frequentato le lezioni in modo non sempre continuo, aveva acquisito conoscenze frammentarie e competenze gravemente insufficienti in due discipline tecniche, entrambe oggetto della seconda prova, e aveva manifestato capacità critiche e capacità espressive insufficienti. Il consiglio di classe aveva inoltre rilevato un impegno limitato nel superamento delle lacune e una partecipazione negativa al dialogo educativo, deliberando la non ammissione a maggioranza, con cinque voti determinati anche dal voto doppio del dirigente scolastico. Il ricorrente aveva dedotto censure ritenute dal giudice non favorevolmente apprezzabili, tra cui il difetto di motivazione e la sproporzione della decisione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, impregiudicata ogni diversa valutazione nella fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto chiara la motivazione del verbale sulla maggioranza raggiunta mediante il voto doppio del dirigente scolastico. Ha inoltre giudicato congrua e puntuale la motivazione sostanziale della non ammissione, fondata sulle due gravi insufficienze in discipline tecniche rilevanti per l'indirizzo frequentato e su un più generale giudizio negativo riguardante l'impegno e l'approccio dello studente allo studio durante l'anno. Non ha ravvisato un difetto di motivazione circa la possibilità di ammissione all'esame di Stato né un difetto di proporzionalità, né ha ritenuto meritevoli di accoglimento le ulteriori censure. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso, allo stato, la sussistenza di presupposti sufficienti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non ammissione di uno studente all'esame di Stato non presenta un fumus boni iuris favorevole quando il verbale indica con chiarezza la maggioranza deliberante, compreso l'eventuale effetto del voto doppio del dirigente scolastico, e illustra le ragioni della decisione.
- La motivazione della non ammissione all'esame di Stato può ritenersi congrua quando valorizza, oltre a gravi insufficienze in discipline tecniche rilevanti per l'indirizzo di studi e per la prova d'esame, anche elementi complessivi relativi alla continuità della frequenza, all'impegno, alle capacità critiche ed espressive e alla partecipazione al dialogo educativo.
- Non sussiste, allo stato cautelare, un difetto di proporzionalità della non ammissione all'esame di Stato quando la decisione è sostenuta da gravi carenze disciplinari e da un giudizio complessivamente negativo sull'impegno e sul percorso scolastico dello studente.
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