Cassazione Penale, Sentenza n. 16445/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta alla modifica della misura cautelare dell'obbligo di dimora. La difesa ha sollevato due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, contestando che non vi fosse un concreto e attuale pericolo di recidiva e che il ruolo dell'indagato fosse marginale (solo cinque episodi contestati nel 2022), producendo fattura di acquisto per una delle monete sequestrate come elemento a favore della legittima provenienza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla idoneità, proporzionalità e necessarietà della misura dell'obbligo di dimora, sostenendo che misure meno restrittive (divieto di accesso a specifici comuni) sarebbero state sufficienti. Il difensore ha poi depositato un provvedimento del GIP del 13/2/2026 che ha sostituito l'obbligo di dimora con il divieto di dimora in provincia di Catania e ha rinunciato al secondo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e sufficiente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, richiamando la pluralità e continuità delle condotte, le intercettazioni con linguaggio criptico, i contatti con ricettatori professionali, le immagini e il rinvenimento di sei monete di presumibile interesse archeologico unitamente a un foglio manoscritto con una rudimentale contabilità. La fattura prodotta per una sola moneta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la lecita provenienza delle restanti. Il secondo motivo è stato rinunciato perché nel frattempo il GIP aveva emesso provvedimento migliorativo per l'indagato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale per l'istanza diretta a modificare la misura cautelare. Nel caso, la relativa istanza è stata oggetto del riesame e del successivo controllo in Cassazione.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto, con maggiore approfondimento quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato contestato (ricettazione): la presenza di gravi indizi è ritenuta dal giudice del riesame e confermata nella logica argomentativa della Cassazione.
Norma sostanziale richiamata tra i capi di imputazione (reati connessi al traffico illecito di beni culturali o analoghi illeciti), ritenuta nella valutazione dei gravi indizi a carico dell'indagato.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e precedenti di legittimità
Richiamata la consolidata linea di principio secondo cui la Cassazione nel controllo sulle misure cautelari verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove, intervenendo solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Richiamata incidentalmente in relazione alla valutazione circa l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e alla determinazione dell'eventuale somma da liquidare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari si fonda su una valutazione prognostica e può essere desunta anche da elementi indiretti e recenti come perquisizioni con sequestri e documenti probatori; non è necessario provare l'imminenza di nuove occasioni criminali.
- La produzione di documentazione idonea a giustificare la lecita provenienza di singoli oggetti sequestrati può essere rilevante, ma non è automaticamente sufficiente a escludere la persistenza del pericolo se non dimostra la provenienza di tutti gli elementi che giustificano il sospetto.
- La gravità e la pluralità delle condotte, i contatti con soggetti ritenuti ricettatori professionali e l'uso di linguaggio criptico nelle intercettazioni sono elementi che rafforzano la valutazione di pericolo di reiterazione.
- In Cassazione il sindacato è limitato: si verifica solo la presenza di un apparato motivazionale logico e non si può rinnovare la valutazione di merito sulle prove, salvo macroscopica illogicità o violazione normativa.
- La rinuncia a motivi di ricorso può essere giustificata se, nel frattempo, è intervenuto un provvedimento favorevole (es. modifica della misura da parte del GIP), rendendo inutili le censure residue.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare la condanna alle spese e, ove ricorra la fattispecie, il pagamento alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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