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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26181/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo (10/05/2021). Crupi è stato condannato per due furti pluriaggravati (capi A e B), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (capo C) e violazione di prescrizioni (capo D) con recidiva; Bombaci è stato condannato per i medesimi furti (A e B) e per il possesso di arnesi (C); Schepisi per un furto (B) e per il possesso di arnesi (C). Motivi di ricorso: per Crupi e Schepisi, mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti sentenze (art. 81, cpv. c.p.) e omissione nel dichiarare prescrizione del reato contravvenzionale (capo C, art. 707 c.p.); per Bombaci, carenza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. e analoga censura sulla continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di Crupi e Schepisi solo con riferimento al terzo motivo: il reato contravvenzionale di cui al capo C (possesso di arnesi atti allo scasso, commesso il 22/05/2014) era già estinto per prescrizione alla data della sentenza di secondo grado. Ha quindi annullato la sentenza impugnata rispetto al capo C per i due imputati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (tenendo conto dell'estinzione del reato C). I restanti motivi dei ricorsi di Crupi e Schepisi sono stati respinti: la valutazione sulla continuazione è stata ritenuta questione di fatto adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e pertanto insindacabile in Cassazione. I ricorsi di Bombaci sono stati rigettati in toto: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante (violenza sulle cose mediante forzatura delle slot machine) e la prova del prelievo abusivo e dell'uso degli arnesi è stata ritenuta sufficiente. Conseguenze: per Crupi e Schepisi annullamento limitato e rinvio per nuovo calcolo della pena; per Bombaci conferma della condanna e condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione dei coimputati nei furti.

  • art.624 cod. pen.

    Norma sul furto aggravato; applicata ai fatti di prelievo illecito di denaro dalle slot machine.

  • art.625 cod. pen., n.2 e n.5

    n.2 (violenza sulle cose) e n.5 (altre aggravanti): la corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante n.2 sulla base del danneggiamento/forzatura delle slot machine mediante arnesi atti allo scasso e delle immagini/video che attestavano il prelievo.

  • art.707 cod. pen.

    Riguarda il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (contravvenzione). La Cassazione ha rilevato che il reato di capo C, commesso il 22/05/2014, era prescritto alla data della sentenza di secondo grado.

  • art.157 cod. pen.

    Norma sul calcolo della prescrizione; utilizzata insieme all'art.161 per determinare i termini applicabili al reato contravvenzionale C.

  • art.161 cod. pen.

    Norma sul termine massimo della prescrizione in relazione alla pena edittale; applicata per stabilire che alla data della pronuncia di appello il termine di prescrizione era decorso.

  • art.81 c.p. (comma finale richiamato)

    Riguarda il vincolo della continuazione tra reati. La Corte ha ribadito che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è fatto di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia inadeguata; nel caso la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua.

Massime di principio

  • La riconoscibilità del vincolo di continuazione (art.81 c.p.) è una valutazione di merito: la Cassazione controlla solo la congruità e la logicità della motivazione della corte di merito, non risostruisce i fatti.
  • Se un reato è estinto per prescrizione al momento della pronuncia impugnata, la Cassazione annulla la parte relativa e, se l'estinzione incide sul complesso sanzionatorio, rinvia per la rideterminazione della pena tenendo conto dell'evento estintivo.
  • La prescrizione va calcolata con riferimento alle norme sul calcolo dei termini (es. artt.157 e 161 c.p.); errori o omissioni nella declaratoria di prescrizione possono giustificare annullamento parziale.
  • L'aggravante della 'violenza sulle cose' nei furti comprende la forzatura che altera la funzionalità dell'oggetto (es. slot machine): la presenza di prove materiali e videoregistrazioni può essere ritenuta sufficiente per motivare l'aggravante.
  • Quando si impugna in Cassazione la mancata dichiarazione di prescrizione o la mancata applicazione di un istituto (es. continuazione), è essenziale dimostrare l'insufficienza o l'illogicità della motivazione del giudice di merito, non solo prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'annullamento relativo a un capo estinto non sempre comporta la revisione integrale della sentenza: spesso si procede al rinvio soltanto per la ricalcolazione della pena residua.

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