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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5709/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010 ritenendo edificabili aree di proprietà della società nonostante la loro destinazione nel PRG a "verde e attrezzature sportive". La società impugnava la determinazione del valore imponibile e la motivazione degli atti. In primo grado il ricorso fu respinto e la CTR della Lombardia confermò in appello, ritenendo le aree suscettibili di utilizzazione edificatoria e quindi imponibili, menzionando inoltre la consistente estensione, l'elevato valore di mercato e la presenza di fabbricati abusivi. La società ricorse in Cassazione con sette motivi: (i) contraddittorietà e carenza di motivazione, (ii) omissione di pronuncia su eccezioni, (iii) omesso esame di fatti decisivi relativi ai fabbricati, (iv) erronea applicazione delle norme sul trattamento delle aree destinate a verde (D.lgs. 504/1992 e altri), (v-vi) violazione del principio di motivazione costituzionale e del codice di procedura civile per motivazione carente/nullità, (vii) violazione dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992 per stima non adeguatamente motivata e assenza di ricerca del valore di mercato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi (ritenuti infondati o inammissibili in parte) e ha invece ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo relativi alla carenza di motivazione della CTR laddove essa si limitava a definire "pretestuose" le eccezioni della ricorrente senza esporre le ragioni del rigetto. Per tale motivo la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla Commissione regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame specifico circa la dedotta nullità degli avvisi di accertamento e in relazione alla determinazione del valore imponibile secondo i criteri dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992. La Corte ha inoltre stabilito che le osservazioni sulla dimensione, sul valore e sui fabbricati abusivi erano argomenti 'ad abundantiam' non decisivi. La questione della stima (art. 5) è stata assorbita in parte e sarà esaminata nuovamente dal giudice del rinvio, che deciderà anche sulle spese di lite, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiesto il rispetto del principio di adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse insufficiente in relazione alla dichiarazione di "pretestuosità" delle eccezioni, violando il principio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiesto il rispetto dei requisiti di motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la mancanza di spiegazione sul rigetto delle eccezioni configurasse una carenza motivazionale rilevante ai fini della nullità parziale della pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Strumento processuale impiegato per dedurre vizio di motivazione (n.3), nullità per omessa pronuncia (n.4) e omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha accolto i motivi attinenti alla motivazione (nn.3 e 4) e rigettato o assorbito gli altri.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2

    La Cassazione richiama il principio consolidato secondo cui la destinazione nel PRG a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude di per sé la suscettibilità edificatoria dell'area ai fini ICI, ma incide sulla determinazione del valore venale che va valutato concretamente.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 comma 5

    Stabilisce i criteri e l'esigenza di motivazione esaustiva nelle stime/accertamenti relativi al valore imponibile; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato il rigetto della doglianza della ricorrente relativa all'assenza della motivazione richiesta dall'art. 5 comma 5, disponendo il rinvio per nuovo esame.

  • Decreto-legge n. 203/2005, art. 11-quaterdecies

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza rispetto all'applicazione normativa della disciplina ICI; la Corte non ha accolto la dedotta violazione normativa sotto questo profilo nel dispositivo sul punto principale (motivi respinti o assorbiti).

  • Decreto-legge n. 223/2006, art. 36

    Richiamato dalla ricorrente come riferimento normativo in materia tributaria; la Corte non ha ritenuto determinante una violazione di tale norma nella decisione sul punto di cassazione accolto.

Massime di principio

  • La destinazione urbanistica a "verde attrezzato" non esclude automaticamente l'imponibilità ICI: conta la suscettibilità di utilizzazione edificatoria e, se presente, la destinazione influisce sulla determinazione del valore venale più che sull'esenzione.
  • Gli avvisi di accertamento e le relazioni di stima devono contenere una motivazione esaustiva, in particolare circa i criteri e le ricerche del valore di mercato (art. 5 comma 5 D.lgs. 504/1992): l'assenza di tali elementi può determinare la nullità o l'annullamento dell'atto o la rinnovazione del giudizio.
  • Il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto delle eccezioni del contribuente; formulazioni generiche del tipo "pretestuose" senza argomentazione sono insufficienti e possono portare alla cassazione per carenza di motivazione.
  • Elementi introdotti in motivazione come osservazioni 'ad abundantiam' (es. riferimenti a valore, dimensione, fabbricati abusivi) non vincolano la decisione se non decisivi; tuttavia, se il giudice intende fondare la decisione su tali elementi, deve esaminarli e motivarli compiutamente.
  • Se sussiste carenza di motivazione su profili decisivi della controversia, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare il merito al giudice di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame e per l'eventuale determinazione delle spese.

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