Cassazione Civile, Sentenza n. 5709/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010 ritenendo edificabili aree di proprietà della società nonostante la loro destinazione nel PRG a "verde e attrezzature sportive". La società impugnava la determinazione del valore imponibile e la motivazione degli atti. In primo grado il ricorso fu respinto e la CTR della Lombardia confermò in appello, ritenendo le aree suscettibili di utilizzazione edificatoria e quindi imponibili, menzionando inoltre la consistente estensione, l'elevato valore di mercato e la presenza di fabbricati abusivi. La società ricorse in Cassazione con sette motivi: (i) contraddittorietà e carenza di motivazione, (ii) omissione di pronuncia su eccezioni, (iii) omesso esame di fatti decisivi relativi ai fabbricati, (iv) erronea applicazione delle norme sul trattamento delle aree destinate a verde (D.lgs. 504/1992 e altri), (v-vi) violazione del principio di motivazione costituzionale e del codice di procedura civile per motivazione carente/nullità, (vii) violazione dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992 per stima non adeguatamente motivata e assenza di ricerca del valore di mercato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi (ritenuti infondati o inammissibili in parte) e ha invece ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo relativi alla carenza di motivazione della CTR laddove essa si limitava a definire "pretestuose" le eccezioni della ricorrente senza esporre le ragioni del rigetto. Per tale motivo la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla Commissione regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame specifico circa la dedotta nullità degli avvisi di accertamento e in relazione alla determinazione del valore imponibile secondo i criteri dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/1992. La Corte ha inoltre stabilito che le osservazioni sulla dimensione, sul valore e sui fabbricati abusivi erano argomenti 'ad abundantiam' non decisivi. La questione della stima (art. 5) è stata assorbita in parte e sarà esaminata nuovamente dal giudice del rinvio, che deciderà anche sulle spese di lite, compreso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiesto il rispetto del principio di adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse insufficiente in relazione alla dichiarazione di "pretestuosità" delle eccezioni, violando il principio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiesto il rispetto dei requisiti di motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la mancanza di spiegazione sul rigetto delle eccezioni configurasse una carenza motivazionale rilevante ai fini della nullità parziale della pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Strumento processuale impiegato per dedurre vizio di motivazione (n.3), nullità per omessa pronuncia (n.4) e omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha accolto i motivi attinenti alla motivazione (nn.3 e 4) e rigettato o assorbito gli altri.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
La Cassazione richiama il principio consolidato secondo cui la destinazione nel PRG a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude di per sé la suscettibilità edificatoria dell'area ai fini ICI, ma incide sulla determinazione del valore venale che va valutato concretamente.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 comma 5
Stabilisce i criteri e l'esigenza di motivazione esaustiva nelle stime/accertamenti relativi al valore imponibile; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato il rigetto della doglianza della ricorrente relativa all'assenza della motivazione richiesta dall'art. 5 comma 5, disponendo il rinvio per nuovo esame.
Decreto-legge n. 203/2005, art. 11-quaterdecies
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza rispetto all'applicazione normativa della disciplina ICI; la Corte non ha accolto la dedotta violazione normativa sotto questo profilo nel dispositivo sul punto principale (motivi respinti o assorbiti).
Decreto-legge n. 223/2006, art. 36
Richiamato dalla ricorrente come riferimento normativo in materia tributaria; la Corte non ha ritenuto determinante una violazione di tale norma nella decisione sul punto di cassazione accolto.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica a "verde attrezzato" non esclude automaticamente l'imponibilità ICI: conta la suscettibilità di utilizzazione edificatoria e, se presente, la destinazione influisce sulla determinazione del valore venale più che sull'esenzione.
- Gli avvisi di accertamento e le relazioni di stima devono contenere una motivazione esaustiva, in particolare circa i criteri e le ricerche del valore di mercato (art. 5 comma 5 D.lgs. 504/1992): l'assenza di tali elementi può determinare la nullità o l'annullamento dell'atto o la rinnovazione del giudizio.
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto delle eccezioni del contribuente; formulazioni generiche del tipo "pretestuose" senza argomentazione sono insufficienti e possono portare alla cassazione per carenza di motivazione.
- Elementi introdotti in motivazione come osservazioni 'ad abundantiam' (es. riferimenti a valore, dimensione, fabbricati abusivi) non vincolano la decisione se non decisivi; tuttavia, se il giudice intende fondare la decisione su tali elementi, deve esaminarli e motivarli compiutamente.
- Se sussiste carenza di motivazione su profili decisivi della controversia, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare il merito al giudice di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame e per l'eventuale determinazione delle spese.
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