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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40263/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per presunto "errore percettivo" avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 14/11/2023 che aveva confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli (11/04/2023) a 3 anni e 3 mesi per falsità materiale e ideologica relative a un ordine di servizio e a un verbale di rifiuto di intervento. Il ricorrente denunciava cinque presunti errori: 1) la sua condotta (fornitura di generalità) avrebbe riguardato solo il verbale di rifiuto e non l'ordine di servizio, per cui non sarebbe intervenuto concorso nella falsificazione dell'ordine di servizio; 2) omissione della specificazione del contributo morale alla falsificazione dell'ordine di servizio; 3) mancanza di prove circa la consapevolezza della formazione da parte del Ruta dell'atto falso (annotazione di servizio); 4) lacuna motivazionale circa la consapevolezza che le generalità fornite sarebbero state inserite in un atto falso; 5) mancata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste Ruta. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i profili dedotti dal ricorrente non configurino "errori percettivi" (ovvero errori di fatto suscettibili di correzione con il rimedio straordinario), ma questioni di valutazione del merito, di apprezzamento della prova e di motivazione riservate ai giudici di merito e non sindacabili con il ricorso per errore di fatto. La Corte ha altresì ricordato che il criterio dell'idoneità del falso a ingannare la fede pubblica è corretto e che dalle motivazioni di merito emergeva il contributo dell'imputato alla falsificazione e il vantaggio economico ottenuto. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla cassa delle ammende di euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per proporre il ricorso straordinario; tuttavia nella motivazione la Corte richiama più precisamente i limiti del rimedio per errore di fatto (cfr. art. 625-bis) e considera le doglianze come questioni di merito non sanabili con tale rimedio

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio previsto da questa norma è idoneo soltanto a correggere un "errore percettivo" causato da svista o equivoco nella lettura delle risultanze processuali che abbia influenzato la decisione; non può invece essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito, la rilevanza o la valutazione della prova e la scelta motivazionale della Corte

  • art. 114 (certe attenuanti, citato nella sentenza di merito)

    Richiamato nella censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti ritenendolo corretto; la Corte di legittimità ha ritenuto le questioni operative di merito non riassoggettabili al rimedio straordinario

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammissibile solo per vizi di percezione o svista che abbiano effettivamente travisato le risultanze processuali; non può essere usato per criticare valutazioni di merito o rivalutare la prova.
  • Le contestazioni sulla credibilità dei testi, sulla rilevanza di singole prove o sulla ricostruzione complessiva dei fatti costituiscono errori di giudizio riservati ai giudici di merito e sono inammissibili se proposte come "errori di fatto" nel ricorso straordinario.
  • Per avere successo con un ricorso per errore percettivo è necessario dimostrare una concreta e identificabile svista o equivoco nella lettura degli atti (ad es. omissione o lettura errata di documenti, trascrizioni difettose) che abbia influito sulla decisione, non la semplice diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio.
  • Quando la motivazione di merito mostra chiaramente il nesso fra condotta del ricorrente e risultato illecito (ad es. vantaggio economico, apporto materiale o formale alla falsificazione), è difficile ottenere accoglimento per via straordinaria salvo dimostrare un errore percettivo oggettivo.
  • Valutazioni sulla "innocuità" di un atto falso devono considerare l'idoneità dell'atto a ingannare la fede pubblica, non solo l'effettivo uso avuto; questa modalità di valutazione è legittima e difficilmente riapribile mediante rimedi straordinari.

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