Cassazione Penale, Sentenza n. 40263/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto "errore percettivo" avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 14/11/2023 che aveva confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli (11/04/2023) a 3 anni e 3 mesi per falsità materiale e ideologica relative a un ordine di servizio e a un verbale di rifiuto di intervento. Il ricorrente denunciava cinque presunti errori: 1) la sua condotta (fornitura di generalità) avrebbe riguardato solo il verbale di rifiuto e non l'ordine di servizio, per cui non sarebbe intervenuto concorso nella falsificazione dell'ordine di servizio; 2) omissione della specificazione del contributo morale alla falsificazione dell'ordine di servizio; 3) mancanza di prove circa la consapevolezza della formazione da parte del Ruta dell'atto falso (annotazione di servizio); 4) lacuna motivazionale circa la consapevolezza che le generalità fornite sarebbero state inserite in un atto falso; 5) mancata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste Ruta. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i profili dedotti dal ricorrente non configurino "errori percettivi" (ovvero errori di fatto suscettibili di correzione con il rimedio straordinario), ma questioni di valutazione del merito, di apprezzamento della prova e di motivazione riservate ai giudici di merito e non sindacabili con il ricorso per errore di fatto. La Corte ha altresì ricordato che il criterio dell'idoneità del falso a ingannare la fede pubblica è corretto e che dalle motivazioni di merito emergeva il contributo dell'imputato alla falsificazione e il vantaggio economico ottenuto. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla cassa delle ammende di euro 3000.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per proporre il ricorso straordinario; tuttavia nella motivazione la Corte richiama più precisamente i limiti del rimedio per errore di fatto (cfr. art. 625-bis) e considera le doglianze come questioni di merito non sanabili con tale rimedio
Il rimedio previsto da questa norma è idoneo soltanto a correggere un "errore percettivo" causato da svista o equivoco nella lettura delle risultanze processuali che abbia influenzato la decisione; non può invece essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito, la rilevanza o la valutazione della prova e la scelta motivazionale della Corte
art. 114 (certe attenuanti, citato nella sentenza di merito)
Richiamato nella censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti ritenendolo corretto; la Corte di legittimità ha ritenuto le questioni operative di merito non riassoggettabili al rimedio straordinario
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammissibile solo per vizi di percezione o svista che abbiano effettivamente travisato le risultanze processuali; non può essere usato per criticare valutazioni di merito o rivalutare la prova.
- Le contestazioni sulla credibilità dei testi, sulla rilevanza di singole prove o sulla ricostruzione complessiva dei fatti costituiscono errori di giudizio riservati ai giudici di merito e sono inammissibili se proposte come "errori di fatto" nel ricorso straordinario.
- Per avere successo con un ricorso per errore percettivo è necessario dimostrare una concreta e identificabile svista o equivoco nella lettura degli atti (ad es. omissione o lettura errata di documenti, trascrizioni difettose) che abbia influito sulla decisione, non la semplice diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio.
- Quando la motivazione di merito mostra chiaramente il nesso fra condotta del ricorrente e risultato illecito (ad es. vantaggio economico, apporto materiale o formale alla falsificazione), è difficile ottenere accoglimento per via straordinaria salvo dimostrare un errore percettivo oggettivo.
- Valutazioni sulla "innocuità" di un atto falso devono considerare l'idoneità dell'atto a ingannare la fede pubblica, non solo l'effettivo uso avuto; questa modalità di valutazione è legittima e difficilmente riapribile mediante rimedi straordinari.
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