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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31829/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 24/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 07/03/2024 del Tribunale per i Minorenni di Trento, ritenendo l'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato assente privo di procura speciale in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Contestava inoltre la legittimità costituzionale della norma, la lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), e lamentava nullità per celebrazione in camera di consiglio nonostante una richiesta di trattazione orale e per violazione degli obblighi di informazione previsti dal d.P.R. n. 448/1988; sosteneva infine che l'imputato era comparso in udienza preliminare e dunque doveva considerarsi presente nel dibattimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la questione se la presenza dichiarata in udienza preliminare si proiettasse sul dibattimento: a seguito della riforma del processo in absentia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) il dibattimento è da considerarsi prosecuzione dell'udienza preliminare e la verifica della conoscenza effettiva e della volontaria rinuncia effettuata in udienza preliminare si estende al dibattimento. Applicando la disposizione transitoria (art.89 d.lgs.150/2022), la Corte ha stabilito che la nuova disciplina si applica se non era già stata pronunciata una dichiarazione di assenza prima dell'entrata in vigore della riforma. Nel caso concreto l'imputato era stato dichiarato presente il 28/09/2022; le successive annotazioni di assenza sono errate e, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., chi compare e poi non partecipa alle successive udienze è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Pertanto non era applicabile l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore d'ufficio privo di procura speciale se la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di un imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza; la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata perché l'imputato era stato in realtà presente.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Ha ristrutturato il processo in absentia superando il regime contumaciale e stabilendo l'unitarietà tra udienza preliminare e dibattimento: la verifica della conoscenza effettiva e della volontaria rinuncia in udienza preliminare si estende al dibattimento.

  • art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Con la nuova formulazione il decreto indica luogo, giorno e ora per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, sottolineando la continuità tra udienza preliminare e dibattimento.

  • art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Funziona da cerniera fra udienza preliminare e dibattimento: se l'udienza preliminare c'è stata, il controllo sulla conoscenza dell'imputato è già avvenuto e si proietta sul dibattimento.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    «salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»

    La Corte ha applicato questa norma per affermare che la presenza accertata in udienza preliminare permane anche se l'imputato non partecipa alle udienze successive, con la conseguenza che è considerato presente e rappresentato dal difensore.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022

    1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

    Disposizione transitoria che stabilisce che la vecchia disciplina resta applicabile solo se, prima dell'entrata in vigore della riforma, era già stata pronunciata ordinanza che disponeva il procedimento in assenza; altrimenti si applica la nuova disciplina.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di trattare in camera di consiglio i procedimenti minorili; non ha impedito l'applicazione del principio di unità tra udienza preliminare e dibattimento nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, comma 2

    Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi informativi verso l'imputato minorenne; la Corte ha esaminato la questione ma ha risolto il caso sulla base della presenza riconosciuta in udienza preliminare e delle norme sul processo in absentia.

  • art. 24, 27, 111, 3 Costituzione (richiami costituzionali del ricorrente)

    Il ricorrente invocava presunte violazioni del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza, del diritto alla verifica di legittimità e del principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto necessario decidere sulla questione di legittimità costituzionale dopo aver risolto il caso con l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. (richiami procedurali)

    Richiamati nel contesto procedurale perché la causa è stata trattata in camera di consiglio in mancanza di una richiesta di trattazione orale tempestiva; contesto che non ha inciso sulla ricostruzione della presenza dell'imputato in udienza preliminare.

Massime di principio

  • La presenza accertata dell'imputato in udienza preliminare si estende al dibattimento: non è necessario ripetere la verifica di conoscenza e volontà salvo sopravvenuti impedimenti.
  • Se l'imputato è comparso in una udienza e poi non partecipa alle successive, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. deve essere considerato presente ed è rappresentato dal difensore; annotazioni successive che lo qualifichino erroneamente come assente non possono recare pregiudizio.
  • L'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. è applicabile solo quando la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di un imputato realmente proceduto in assenza; la sua applicazione va verificata alla luce della sostanza processuale, non della mera intestazione formale degli atti.
  • Nelle cause pendenti al momento della riforma Cartabia, occorre verificare la presenza di una dichiarazione di assenza anteriore all'entrata in vigore: se tale dichiarazione manca, si applicano le nuove regole (art. 89 d.lgs.150/2022).
  • Errori formali nell'intestazione degli atti (es. indicazione di assenza invece che presenza) devono essere corretti alla luce della realtà processuale e non possono essere usati per precludere impugnazioni o altre garanzie difensive.
  • Prima di eccepire l'inammissibilità di un appello per mancanza di procura speciale del difensore d'ufficio, verificare attentamente se l'imputato sia stato effettivamente proceduto in assenza e la portata delle dichiarazioni rese in udienza preliminare.

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