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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32697/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 22/02/2023 che aveva dichiarato la non doversi procedere per il reato (estinto per prescrizione). Il ricorrente deduceva contrasto di giudicati rispetto alla sentenza di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' pronunciata nei confronti della coimputata, che aveva rinunciato alla prescrizione, e invocava l'estendibilità del principio delle Sezioni Unite n. 6141/2019 nonché l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU per sostenere la possibilità di revisione anche di proscioglimenti privi di statuizioni civili.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione perché la revisione è ammessa solo a favore dei 'condannati' (art. 629 c.p.p.) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha escluso la revisione delle sentenze di proscioglimento per prescrizione che non contengano alcuna condanna agli effetti civili. La Corte ha inoltre ritenuto che l'invocato art. 4 Prot. addizionale n. 7 CEDU non imponga un'interpretazione estensiva tale da rendere revisabili tutte le sentenze di proscioglimento, confermando la compatibilità della disciplina interna con il citato Protocollo.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. proc. pen.

    La norma limita la revisione alle sentenze di condanna e di patteggiamento; pertanto le sentenze di proscioglimento non sono, in linea di principio, soggette a revisione

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la procedura e i motivi di revisione proposti; il ricorso era fondato su una delle ipotesi previste ma la sua applicabilità dipende dalla qualificazione della sentenza come 'condanna'

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività degli strumenti di impugnazione che vincola l'ambito della revisione quale rimedio straordinario

  • Sezioni Unite, sent. n. 6141 del 25/10/2018

    «è ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile»

    Le Sezioni Unite hanno ammesso la revisione solo per le sentenze di estinzione che contengano una condanna agli effetti civili, perché tale statuizione comporta implicitamente una affermazione di responsabilità anche ai fini penali; hanno escluso la revisione per i proscioglimenti per prescrizione privi di statuizioni civili

  • art. 4, Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU

    «prevede la possibilità di successiva celebrazione del processo, ... se 'i fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale della procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta'»

    La Corte ha ritenuto che l'art. 4 del Prot. 7 non imponga di estendere la revisione oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno; il divieto di doppio processo/pena riguarda gli effetti penali e non obbliga a rendere tutte le sentenze di proscioglimento revisabili

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della decisione Sezioni Unite: disciplina dell'impugnazione per gli effetti civili connessi alla sentenza penale; fondamentale per distinguere le sentenze con statuizioni civili

Massime di principio

  • La revisione penale è ammessa solo per sentenze qualificabili come 'condanna' ai sensi dell'art. 629 c.p.p.; una sentenza di proscioglimento per prescrizione senza statuizioni civili non è soggetta a revisione.
  • Se una sentenza che dichiara l'estinzione del reato contiene anche una condanna agli effetti civili (risarcimento, restituzioni), essa può essere oggetto di revisione perché la statuizione civile equivale a un'affermazione di responsabilità rilevante anche ai fini penali.
  • L'invocazione dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU non obbliga l'interpretazione del diritto interno in senso estensivo rispetto alla tassatività degli strumenti di revisione previsti dalla legge nazionale; le garanzie CEDU devono essere bilanciate con i limiti procedurali interni.
  • In casi simili, prima di proporre istanze di revisione, verificare se la sentenza impugnata contiene statuizioni civili: in assenza di tali statuizioni è probabile l'inammissibilità della revisione.
  • Se si ritiene che vi sia contrasto di giudicati tra sentenze relative a diversi imputati (es. una assoluzione 'perché il fatto non sussiste' e un proscioglimento per prescrizione), valutare vie alternative (es. azione civile separata, impugnazioni diverse, ricorso alla Corte EDU dopo esaurimento dei rimedi interni) poiché la revisione ha limiti tassativi.

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