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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11407/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando indirettamente la sentenza di appello e quindi la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado in una vicenda fallimentare. Al primo imputato venivano contestati: la bancarotta documentale, con specifico riferimento all'occultamento e alla mancata consegna della contabilità alla curatela e alla prova del dolo specifico; l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; il diniego delle attenuanti generiche; la quantificazione della pena. Il secondo imputato censurava anch'egli la ricorrenza della bancarotta documentale e del dolo specifico, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Entrambi i ricorsi erano sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e persuasiva, fondata sull'avvenuto occultamento dell'impianto contabile, sulle plurime fatture emesse in relazione a operazioni inesistenti, sulla vicenda del contratto di affitto d'azienda con un terzo soggetto e sulla continuità dell'omissione contabile nonostante i solleciti del professionista incaricato. Ha quindi ritenuto generiche o reiterative le doglianze e comunque non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione delle prove. È stato inoltre precisato che la trattazione avveniva in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p., sicché l'istanza di discussione in presenza era priva di effetto.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    senza la presenza delle parti

    La trattazione del ricorso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti rende priva di effetti l'istanza del difensore per la discussione in presenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito mediante una diversa lettura delle fonti probatorie, specie in presenza di doppia conforme di merito.
  • Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili quando non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a dissenso generico o autoreferenziale.
  • In tema di bancarotta documentale, la mancata consegna della contabilità alla curatela e l'occultamento dell'impianto contabile possono integrare un quadro motivazionale idoneo a sostenere l'accertamento del dolo specifico, se la condotta è finalizzata a impedire la ricostruzione delle operazioni societarie.
  • Le doglianze sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se la sentenza di merito le ha sorrette con motivazione congrua e fondata su elementi fattuali specifici, quali la consistenza della diminuzione patrimoniale e l'assenza di circostanze favorevoli.
  • In sede di legittimità, la determinazione della pena è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo; non è sufficiente la mera richiesta di una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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