Cassazione Penale, Sentenza n. 19302/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà) per mancato avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato (avv. Davide Garbini, nomina depositata il 29/07/2024). L'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato invece all'avv. Procopio, la cui nomina era stata revocata, e in udienza era stato nominato un difensore immediatamente reperibile per l'assenza di quello di fiducia, nonostante quest'ultimo non fosse stato avvisato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., quando la presenza del difensore è obbligatoria. Ha precisato che la sostituzione con un difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto nominato non sopperisce all'illegittima mancata comunicazione, in quanto viene leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (richiamando la giurisprudenza di Sez. U, n. 24630/2015 e il principio dell'art. 6 CEDU). Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame, disponendo che la nuova udienza sia fissata dopo la regolare notifica dell'avviso al difensore di fiducia. (Ordinanza annullata e rinvio; decisione pronunciata il 26/02/2026.)
Norme richiamate
Individuata la nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia quando la presenza è obbligatoria; norma richiamata per la portata sanzionatoria della violazione delle garanzie procedurali.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Classifica l'omesso avviso del difensore tra le ipotesi di nullità assoluta quando la presenza del difensore è richiesta, richiamata per definire la natura della nullità rilevante.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che prevede la nomina di un difensore d'ufficio se il difensore di fiducia non è presente; la Corte rileva che tale nomina non può sanare l'omesso avviso al difensore di fiducia quando quest'ultimo era stato tempestivamente nominato.
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Ricovero del principio secondo cui l'imputato ha diritto di scegliere il proprio difensore; la violazione del diritto ad avere il difensore di fiducia è lesiva del principio garantito dall'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU e giustifica la nullità.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Precedente giurisprudenziale richiamato che conferma il principio per cui la designazione irrituale di un difensore d'ufficio al posto di un difensore di fiducia regolarmente e tempestivamente nominato lede il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta; utilizzata come motivo di orientamento per la statuizione di annullamento.
Massime di principio
- Se l'imputato/condannato nomina tempestivamente un difensore di fiducia e la nomina è depositata in atti, il giudice deve notificare l'avviso di udienza a quel difensore; la mancata notifica integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La notifica dell'avviso a un precedente difensore revocato o la nomina in udienza di un difensore d'ufficio o immediatamente reperibile non sanano l'omessa comunicazione al difensore di fiducia regolarmente nominato.
- La nullità per omesso avviso è rilevabile e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, con disposizione di nuova udienza previa regolare notifica al difensore di fiducia.
- Il diritto di avere un difensore di propria scelta è tutelato anche in chiave CEDU (art. 6): le violazioni procedurali che incidono su tale scelta sono considerate particolarmente gravi.
- Per evitare problemi procedurali, il difensore di fiducia dovrebbe depositare tempestivamente la nomina, conservare la prova del deposito e sollecitare, se necessario, l'ufficio giudiziario affinché l'avviso di udienza venga inviato al difensore effettivamente nominato.
- In caso di omissione, il difensore può proporre tempestivamente le eccezioni di nullità dedicate, chiedendo l'annullamento e la rinnovazione del giudizio; l'eventuale partecipazione di altro difensore in udienza non preclude l'assunzione della nullità assoluta.
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