Cassazione Civile, Ordinanza n. 00830/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista nominato dal giudice delegato come coadiutore economico aziendale in una procedura fallimentare, successivamente revocata e poi nuovamente aperta, aveva ottenuto la liquidazione di due compensi: uno di euro 8.500 per la redazione del piano industriale, posto a carico delle sostanze presenti sul conto della procedura, e uno di euro 8.000 per la predisposizione del bando di cessione dell’azienda, da azionare nelle forme ordinarie. Dopo la seconda dichiarazione di fallimento, il professionista agiva contro il Ministero della giustizia chiedendo il pagamento dell’ulteriore importo di euro 8.000 ai sensi dell’art. 147 d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero si opponeva sostenendo che tale norma non fosse applicabile, perché la nuova dichiarazione di fallimento avrebbe escluso il presupposto della responsabilità erariale e, comunque, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura avrebbero dovuto gravare sull’attivo della seconda procedura ai sensi dell’art. 111 l. fall. In Cassazione il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 147 d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 111 e 121 l. fall., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’applicazione della disciplina sulla riapertura del fallimento e che, in presenza di una seconda procedura con attivo capiente, non vi fosse spazio per il pagamento a carico dell’Erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’Erario resta tenuto al pagamento delle spettanze del professionista quando non vi sia responsabilità del creditore istante o del debitore, e ciò anche se sopravvenga una seconda dichiarazione di fallimento con attivo distribuibile. La seconda procedura, infatti, è autonoma rispetto alla prima e non integra una riapertura tecnica ai sensi dell’art. 121 l. fall.; non può quindi spostare sulla nuova procedura il costo delle attività svolte nella procedura revocata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma posta a base della domanda del professionista e della verifica di legittimità; la Corte ne afferma l’operatività quando, revocato il fallimento, non vi sia responsabilità del creditore istante o del debitore, anche se successivamente intervenga una nuova dichiarazione di fallimento con attivo distribuibile.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che i crediti sorti in funzione della procedura debbano essere soddisfatti sull’attivo fallimentare; la Corte esclude che tale regola impedisca il pagamento a carico dell’Erario nel caso di revoca del fallimento.
La Corte chiarisce che la successiva dichiarazione di fallimento non equivale a riapertura tecnica della procedura ai sensi di questa disposizione, ma dà luogo a una procedura autonoma e distinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
Sono menzionati nel controricorso per eccepire l’inammissibilità dell’appello, eccezione non accolta dalla Corte di appello e non decisiva nel presente giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, le spese e le spettanze maturate dai professionisti nominati nella procedura possono gravare sull’Erario quando non sia accertata la responsabilità del creditore istante o del debitore che abbia dato causa all’apertura della procedura.
- La sopravvenuta apertura di una nuova procedura concorsuale non trasferisce automaticamente sulla seconda procedura il costo delle prestazioni rese nella procedura revocata, poiché la seconda procedura è autonoma e non coincide con una riapertura tecnica del fallimento.
- La presenza di attivo distribuibile nella successiva procedura concorsuale non esclude di per sé la responsabilità erariale per i compensi maturati nella procedura revocata, se restano integri i presupposti legali della prestazione a carico dello Stato.
- Quando si contesta il pagamento di compensi per attività svolte in una procedura fallimentare poi revocata, la questione decisiva è l’individuazione del soggetto causalmente responsabile dell’apertura della procedura, non la sola esistenza di un attivo in una diversa procedura successiva.
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