Cassazione Penale, Ordinanza n. 04852/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia conferma, in sostanza, la decisione di merito di affermazione di responsabilità per il fatto contestato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità penale per fatti relativi a un'autovettura risultata provento di furto e successivamente manomessa. Nel ricorso deduceva, da un lato, un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero valorizzato male le prove e che dovesse essere rivalutato il compendio istruttorio; dall'altro, contestava la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che non fosse configurabile il delitto di riciclaggio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una richiesta di nuova valutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità e non accompagnata dall'indicazione di specifici travisamenti probatori; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già spiegato che la sostituzione di targhe e numero di telaio dell'autovettura, provento di furto, era finalizzata a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e a immettere il veicolo sul mercato, escludendo così la sussunzione nella diversa fattispecie prospettata dalla difesa.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e ribadisce che la sostituzione di targhe e numero di telaio a un'autovettura provento di furto, per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e immetterla sul mercato, non consente di escludere la riconducibilità della condotta alla fattispecie di riciclaggio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e integrale rivalutazione delle risultanze probatorie quando la censura si risolva nella riproposizione di doglianze di merito già esaminate e respinte dai giudici di appello.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo se viene dedotto nei limiti propri del sindacato di legittimità, con specifica indicazione di travisamenti delle emergenze processuali decisive; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del fatto.
- La condotta di alterazione identificativa di un bene mobile provento di furto, mediante sostituzione di targhe e numero di telaio, quando sia finalizzata a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e a reimmettere il bene nel mercato, è compatibile con la nozione di riciclaggio.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o mirano a una diversa ricostruzione del fatto senza censure realmente legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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