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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38241/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/03/2024 con la quale la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Giovanni Abilone avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/12/2022 (irrevocabile il 10/07/2023) che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente, mediante il difensore, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che negli atti manca uno dei capi di incolpazione indicati nell'avviso di conclusione indagini e producendo quale "prova nuova" elementi relativi a omesse notifiche di atti processuali al domicilio eletto dall'imputato, mai però ricevuti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i vizi processuali dedotti non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. e che le nullità degli atti introduttivi o le omesse notifiche non rientrano tra i casi di revisione, potendo - se del caso - essere fatti valere mediante la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (versione anteriore alle modifiche del 2014) oppure con la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, quando applicabile. La Corte ha inoltre ribadito che la revisione è uno strumento straordinario riservato a prove nuove idonee a ribaltare la valutazione di colpevolezza. Per l'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater, comma 2

    Norma sostanziale del codice penale tributario in base alla quale il ricorrente era stato condannato; citata per identificare il reato oggetto della sentenza irrevocabile.

  • cod. proc. pen., art. 630, comma 1, lett. c)

    Dispositivo che disciplina le ipotesi di revisione per "prove nuove"; la Corte ha ritenuto che le dedotte nullità e le omissioni di notifica non costituiscono prove nuove idonee a giustificare la revisione.

  • cod. proc. pen., art. 175

    Richiamato come rimedio idoneo per far valere, nei casi previsti, la nullità degli atti che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o assenza mediante la restituzione del termine, se ricorrono le condizioni richieste.

  • cod. proc. pen., art. 629-bis

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in 'assenza'; indicata dalla Corte come rimedio alternativo alla revisione per specifiche ipotesi processuali.

  • cod. proc. pen., art. 637, comma 3

    Prevede il divieto di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base della diversa valutazione delle stesse prove del precedente giudizio; richiamato per sottolineare il limite della revisione rispetto alla mera riconsiderazione delle prove.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non essendo constatabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria; giustificazione della condanna pecuniaria inflitta.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018; Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018)

    Decisioni citate a supporto dell'orientamento secondo cui le nullità degli atti introduttivi e le questioni processuali non costituiscono "prove nuove" ai fini della revisione e che la revisione non è uno strumento per far valere errori procedurali o negligenze successivamente.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 cod. proc. pen. è ammessa solo per l'emergere di prove nuove, ossia elementi probatori sopravvenuti idonei, da soli o congiuntamente alle prove già acquisite, a ribaltare la valutazione di colpevolezza.
  • I vizi formali degli atti introduttivi (es. omissioni nelle notifiche, errori che avrebbero potuto determinare la contumacia) non costituiscono di per sé "prove nuove" e, se rilevanti, devono essere fatti valere mediante i rimedi specifici previsti (restituzione del termine, rescissione del giudicato), nei termini e nelle condizioni di legge.
  • La revisione non è un mezzo straordinario disponibile per rimettere in discussione qualsiasi negligenza difensiva o omissione procedurale: va impiegata con la finalità limitata indicata dalla norma, non come strumento di riedizione delle stesse prove.
  • Se un ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria.
  • In situazioni analoghe, è opportuno valutare preventivamente se le nuove contestazioni integrino effettive "prove nuove" ai sensi di art. 630 o se, invece, siano più correttamente trattabili con rimedi processuali ordinari o speciali (art. 175, art. 629-bis), onde evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni.

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