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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02438/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato ha ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado con condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione e al pagamento dei ratei maturati. La Corte d'appello, pur accogliendo nel merito la domanda, ha liquidato le spese di lite in importi molto contenuti rispetto allo scaglione di valore della controversia indicato dal ricorrente (€ 1.100-€ 5.200): € 239,00 per il primo grado ed € 335,00 per il secondo grado, nel quale era stata svolta anche consulenza tecnica d'ufficio. Con unico motivo di ricorso in cassazione, il pensionato ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari spettanti per le fasi effettivamente svolte e che il giudice d'appello non avesse indicato il criterio adottato né motivato adeguatamente lo scostamento dagli standard tabellari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la liquidazione delle spese deve avvenire secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e che, nel caso concreto, gli importi riconosciuti dalla Corte d'appello erano significativamente inferiori ai minimi risultanti dall'applicazione delle tariffe ratione temporis vigenti, anche tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 4 del decreto. Poiché la Corte territoriale non aveva indicato il sistema di calcolo seguito e non aveva motivato sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, è stata ravvisata violazione di legge. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    Le riduzioni sui parametri tabellari vanno applicate entro il sistema di liquidazione previsto dal decreto; non è consentito scendere al di sotto dei minimi senza adeguata giustificazione.

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese va effettuata secondo i parametri forensi del decreto, in relazione allo scaglione di valore della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei parametri legali di liquidazione delle spese integra vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata solo per la gestione camerale del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve attenersi ai parametri forensi vigenti e, se intende discostarsi dallo standard tabellare, deve indicare il criterio seguito e dare conto della ragione dello scostamento.
  • Non è legittima una liquidazione delle spese inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, quando non sia supportata da una motivazione specifica e coerente con il sistema tariffario.
  • La censura in cassazione è fondata quando la parte dimostri che la liquidazione giudiziale delle spese si è collocata al di sotto dei minimi tariffari applicabili allo scaglione di riferimento.
  • In presenza di cassazione limitata al capo sulle spese, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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