Sentenza del 07/06/2021 n. 2123 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato, ai fini IRPEF, in reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, lett. b) TUIR) la somma ricevuta dal contribuente per la cessione del marchio registrato (corrispettivo netto 90.000 euro), ritenendo il marchio un'opera dell'ingegno. Il contribuente contestava tale qualificazione e l'uso analogico della norma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo errata la qualificazione del marchio come "opera dell'ingegno" e di conseguenza l'applicazione dell'art. 53, comma 2, lett. b) TUIR. La CTR ha affermato che il marchio è un segno distintivo disciplinato dalle norme sui segni distintivi (art. 2469 c.c.) e distinto dalle opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore (art. 2575 c.c.), per cui non è consentita un'estensione analogica della norma tributaria che ne farebbe reddito di lavoro autonomo. Per effetto di ciò è stato annullato l'avviso di accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, lett. b) TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
La CTR ha ritenuto che la norma si riferisca espressamente alle opere dell'ingegno e ai brevetti e non possa essere applicata per analogia ai marchi; l'estensione analogica della disposizione al caso del marchio non è ammessa in materia tributaria quando concerne il presupposto d'imposta.
presenza indicata nel testo: deduzione forfettaria pari al 25% dell'importo
Norma richiamata dall'Ufficio per il calcolo del netto del corrispettivo; la CTR non ha fondato la qualificazione del reddito su tale disposizone ma ha preso atto dell'operazione contabile effettuata dall'Ufficio.
chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato
Il marchio è qualificato come segno distintivo soggetto a tutela registraria e può essere trasferito autonomamente; ciò supporta la considerazione del corrispettivo come alienazione di bene patrimoniale del privato.
formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
La CTR evidenzia la distinzione normativa e funzionale tra le opere dell'ingegno (tutelate dal diritto d'autore) e i segni distintivi come il marchio; perciò non è corretto assimilare un marchio a un'opera dell'ingegno ai fini dell'applicazione dell'art. 53.
Riferimento al principio che la base imponibile IRPEF è costituita dalla somma dei redditi appartenenti alle categorie previste dall'art. 6 TUIR; la CTR ha esaminato se il corrispettivo rientrasse in una di tali categorie e ha escluso le più rilevanti (lavoro dipendente, capitale, fondiario, impresa).
Richiamato per l'elenco delle categorie di reddito cui deve essere ricondotto il corrispettivo; la sentenza applica il principio di corretta riclassificazione tributaria secondo le categorie legali.
La CTR segnala che la fattispecie non è stata inquadrata come plusvalenza (redditi diversi) dall'Ufficio e non risultano elementi in atti per ricondurla a tale categoria; resta quindi priva di applicazione nella controversia.
Massime di principio
- La cessione di un marchio registrato da una persona fisica non va automaticamente qualificata come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53(2)(b) TUIR: i marchi sono segni distintivi e non rientrano nella nozione di "opere dell'ingegno" tutelate dal diritto d'autore.
- In materia tributaria non è ammessa l'estensione analogica di norme che incidono sul presupposto d'imposta: l'Ufficio deve applicare la norma espressamente prevista o ricondurre il fatto a una categoria di reddito prevista dalla legge, non crearne di nuove per analogia.
- La qualificazione fiscale del corrispettivo dipende dalla natura giuridica del bene ceduto e dal contesto (esercizio d'impresa o attività privata). Se il marchio è trasferito al di fuori dell'attività d'impresa, spesso si tratta di alienazione di bene patrimoniale del privato e va valutata la configurabilità di plusvalenze ex art. 67 TUIR o altre fattispecie previste dalla legge.
- Se il marchio è parte integrante dell'attività d'impresa o la sua cessione è connessa a operazioni d'impresa, il corrispettivo potrebbe invece assumere rilevanza nel reddito d'impresa; occorre comunque prova del collegamento con l'esercizio d'impresa.
- In caso di dubbio sulla qualificazione, la documentazione probatoria e la corretta inquadratura giuridica (atto di cessione, natura del titolo, modalità d'uso del marchio) sono decisive: l'Amministrazione deve motivare e non limitarsi ad analogie con altre figure tutelate.
- La difesa del contribuente può fondarsi sul richiamo alla distinzione normativa tra diritti di autore e segni distintivi e sul principio che le norme tributarie non possono essere estese analogicamente a danno del contribuente quando modificano il presupposto impositivo.
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