Ordinanza n. 2725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda di sospensione dell'aggiudicazione della concessione dell'impianto sportivo Palaboxe
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'aggiudicazione della gara bandita dal Comune di Latina per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Palaboxe, aggiudicata a un'associazione che occupava da tempo i locali senza titolo. Ha sostenuto che il bando, interpretato alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità, imponesse l'allegazione del piano economico-finanziario all'offerta e che l'omessa produzione da parte dell'aggiudicataria dovesse comportarne l'esclusione. Ha inoltre contestato il valore probatorio della documentazione cartacea prodotta in una procedura digitalizzata, sostenendo che la gara dovesse fondarsi su atti nativi digitali, e ha dedotto ulteriori profili di illegittimità dell'ammissione e dell'aggiudicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto che il tenore del bando non consentisse di considerare facoltativa l'allegazione del piano economico-finanziario, poiché la selezione della migliore offerta secondo buon andamento e imparzialità richiedeva la disponibilità di tale documento; l'omessa allegazione da parte dell'aggiudicataria presentava quindi un profilo di fumus boni iuris. Ha inoltre rilevato che la digitalizzazione della procedura si riferiva ad atti nativi digitali e non consentiva, allo stato, di attribuire valore probatorio a mere copie di documenti cartacei prive di tale carattere. Gli ulteriori motivi, concernenti la necessità di escludere l'aggiudicataria, sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito. In via cautelare è stata sospesa l'aggiudicazione, con conseguente inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more. Il Comune e l'aggiudicataria sono stati condannati, in solido, al pagamento di Euro 3.000,00 oltre oneri di legge per le spese del doppio grado della fase cautelare. È stata ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Consente, in caso di accoglimento della misura cautelare, di ordinare la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando il bando di gara richiede, espressamente o secondo un'interpretazione necessaria alla selezione della migliore offerta, il piano economico-finanziario, tale documento non può essere considerato facoltativo e la sua omessa allegazione può integrare un profilo di illegittimità dell'ammissione o dell'aggiudicazione.
- Nelle procedure di gara digitalizzate, il valore probatorio della documentazione deve essere valutato in coerenza con la natura nativamente digitale degli atti richiesti; la mera allegazione di copie di documenti cartacei privi di tale carattere può non essere sufficiente.
- La sussistenza di ulteriori profili di illegittimità dell'ammissione o dell'aggiudicazione può giustificare un approfondimento nel merito senza impedire, ove emergano fumus boni iuris e urgenza, l'accoglimento della tutela cautelare.
- L'accoglimento dell'appello cautelare contro il rigetto della sospensiva comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e può determinare la sospensione dell'aggiudicazione, nonché l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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