Cassazione Penale, Ordinanza n. 31360/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19/06/2025. Dal testo emerge che il giudizio riguardava, in sede di rinvio, la questione della mancata applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva già oggetto del precedente giudizio di appello. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo articolato in più profili, violazioni di legge sia in relazione alla mancata applicazione di tale pena pecuniaria sostitutiva sia in relazione alla diversa pena sostitutiva sollecitata nel giudizio di rinvio. La Suprema Corte ha però rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito con motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente, e che la pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria era stata correttamente dichiarata inammissibile perché estranea al devoluto definito dalla sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già valutate e respinte dai giudici di merito, senza evidenti violazioni di legge o illogicità manifeste. Ha inoltre confermato che nel giudizio di rinvio poteva essere esaminata solo la pena sostitutiva pecuniaria oggetto del precedente appello, mentre la diversa pena sostitutiva richiesta in rinvio era estranea ai limiti del devoluto. All'inammissibilità del ricorso la Corte ha fatto seguire le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al devoluto definito dalla sentenza rescindente: non possono essere introdotte richieste o questioni estranee al perimetro tracciato dalla precedente decisione di annullamento.
- La deduzione di violazioni di legge non è sufficiente a superare l'inammissibilità quando le doglianze non colgano specifiche illegittimità della decisione impugnata ma si risolvano in una mera contestazione del merito già scrutinato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →