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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24197/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente turnista di una struttura sanitaria, addetta con mansioni di infermiere professionale e inquadrata in categoria D, ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto al ticket mensa per il turno notturno svolto nel periodo 2001-2008, diritto che l’ente datore di lavoro aveva riconosciuto per i turni mattutino e pomeridiano ma non per quello notturno. La domanda era stata respinta nei due gradi di merito: la Corte d’appello aveva ritenuto che il beneficio, previsto dalla contrattazione collettiva in relazione all’articolazione dell’orario di ciascuna struttura sanitaria, fosse stato validamente regolato in sede decentrata e che solo dal 1.1.2009 la previsione avesse carattere innovativo, estendendo espressamente il ticket anche al personale del turno notturno. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 31 d.P.R. n. 348/1983, 33 d.P.R. n. 270/1987, 1362 c.c., 29 CCNL comparto sanità 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), dei verbali sindacali del 13.12.1996 e 16.12.2008 e delle regole sulla particolare articolazione dell’orario, sostenendo che il diritto al ticket mensa dovesse correlarsi alla durata complessiva della prestazione e quindi al diritto a una pausa/intervallo non lavorato ogni volta che l’orario superi le sei ore, in coerenza con l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l’interpretazione della disciplina contrattuale operata dalla Corte territoriale. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è un’agevolazione assistenziale connessa all’organizzazione del lavoro e finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con il benessere del dipendente; esso presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore con diritto a un intervallo non lavorato. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accertando il diritto della ricorrente al ticket mensa anche per il turno notturno nel periodo considerato e condannando l’ASL al pagamento della somma richiesta di euro 1.767,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dell’ASL le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 348/1983

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina del ticket mensa nel pubblico impiego, in combinazione con la contrattazione collettiva.

  • art. 33 d.P.R. n. 270/1987

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione di riferimento per il beneficio mensa nel comparto sanitario.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere che l’interpretazione della clausola collettiva dovesse seguire i criteri ermeneutici letterali e sistematici.

  • art. 29 CCNL comparto Sanità 20.9.2001

    Letto dalla Corte nel senso che il diritto al ticket mensa si collega alla fruizione di un intervallo di lavoro e non può essere escluso per il solo turno notturno quando l’orario superi le sei ore.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato come conferma del principio per cui l’intervallo per la consumazione del pasto è previsto oltre il limite delle sei ore di lavoro.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale e non retributiva, finalizzata a consentire la conciliazione tra esigenze del servizio e benessere fisico del dipendente.
  • Il diritto al ticket mensa sorge, come regola generale, quando il lavoratore osserva un orario giornaliero di almeno sei ore e matura il diritto a un intervallo non lavorato per la pausa pranzo.
  • La disciplina contrattuale sul buono pasto deve essere interpretata in modo coerente con la funzione dell’istituto e con il collegamento alla pausa, evitando letture che escludano irragionevolmente alcune articolazioni dell’orario, come il turno notturno, se la prestazione complessiva supera la soglia prevista.
  • Se la questione è di pura interpretazione della disciplina e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito riconoscendo direttamente il diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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