Cassazione Penale, Ordinanza n. 26893/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile. L'unico motivo, limitato al profilo della responsabilità, è stato ritenuto meramente reiterativo e diretto a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, cioè una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità. La Corte rileva che il giudice di merito aveva già motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto il proprio convincimento, richiamando le pagine 3-4 della sentenza impugnata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la possibilità di valorizzare i profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
La Cassazione ribadisce che non le compete una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Richiamata come precedente conforme sul principio per cui non è consentita in cassazione una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
- Il vizio deducibile in cassazione non può consistere nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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