Cassazione Penale, Ordinanza n. 21071/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Nel ricorso ha lamentato, in modo del tutto generico, l'omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento. La Corte rileva inoltre che il motivo relativo al proscioglimento era stato già oggetto di rinuncia in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità del motivo e la rinuncia pregressa al tema del proscioglimento in appello. Ha disposto la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, ex art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che l'inammissibilità sia stata determinata da colpa del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di appello che ha accolto la richiesta di concordato.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
in caso di inammissibilità totale del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per affermare che la causa di inammissibilità è stata proposta per colpa del ricorrente, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su motivi del tutto generici è inammissibile, soprattutto quando la censura non si confronta con la decisione impugnata o con le preclusioni derivanti da rinunce già formulate in appello.
- L'inammissibilità totale del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando la legge lo consente espressamente.
- La declaratoria di inammissibilità totale comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- La rinuncia in appello a un motivo o a una questione preclude la possibilità di riproporla in cassazione come se fosse ancora controversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20969/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20970/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20974/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20975/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20976/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20978/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →