Cassazione Civile, Ordinanza n. 35318/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso, perché ha ravvisato d’ufficio una nullità del giudizio di appello per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio nel contraddittorio di tutte le parti necessarie e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari promosse dal creditore originario nei confronti di soggetti che avevano prestato il bene in garanzia ipotecaria per debiti di una società debitrice principale. I destinatari dell’esecuzione proposero opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; in primo grado il Tribunale accolse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e dichiarò risolti i mutui azionati come titoli esecutivi, respingendo le opposizioni ex art. 617 c.p.c. La società cessionaria del credito, tramite la mandataria, propose appello, ma la Corte d’appello dichiarò un primo appello improcedibile per un vizio di deposito telematico e un secondo appello inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società impugnante censurava tale esito con tre motivi, ma la Corte di cassazione, prima di esaminarli, ha rilevato d’ufficio un vizio radicale del giudizio di secondo grado: il contraddittorio in appello non era integro perché non aveva partecipato la debitrice principale, litisconsorte necessaria nelle opposizioni all’esecuzione contro il terzo proprietario/datoredi ipoteca. Tale omissione era decisiva anche se la debitrice principale era stata sottoposta a fallimento e la procedura era stata chiusa per insufficienza di attivo.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione proposta contro il terzo proprietario rileva in un contesto in cui il credito e la sua esistenza devono essere accertati nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari.
Richiamato solo come riferimento processuale alle domande respinte in primo grado.
precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ.
Nell’opposizione relativa a esecuzione contro terzo proprietario sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario.
esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ.
Il principio del litisconsorzio necessario del debitore principale opera anche nelle esecuzioni promosse contro il terzo proprietario.
camera di consiglio del 6/11/2023
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell’opposizione all’esecuzione promossa contro il terzo proprietario o datore di ipoteca, il debitore principale è litisconsorte necessario, insieme al creditore procedente e al terzo proprietario, perché l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito è inscindibile rispetto a tutti i soggetti coinvolti.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario nel giudizio di appello integra una nullità processuale rilevabile d’ufficio anche in cassazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito.
- Il litisconsorzio necessario del debitore principale nelle controversie esecutive permane anche se questi sia stato dichiarato fallito o la procedura concorsuale sia stata chiusa; in caso di cancellazione della società, la partecipazione deve estendersi, per quanto occorra, ai soggetti che ne abbiano preso il posto secondo le regole applicabili.
- La chiusura della procedura fallimentare o la vicenda processuale del debitore principale non elidono l’esigenza del contraddittorio integrale nelle controversie che incidono sul rapporto esecutivo e sulla validità del titolo o del credito azionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →