Cassazione Penale, Sentenza n. 34980/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 15 luglio 2026 aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicati nel procedimento di estradizione verso lo Stato del Kuwait. La persona sottoposta alla misura propose ricorso per cassazione deducendo, con distinti motivi, la violazione dei principi enunciati nella precedente sentenza rescindente e la violazione degli artt. 714 e 715 c.p.p. quanto all’accertamento del pericolo di fuga. Durante il giudizio di cassazione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 luglio 2026, negò l’estradizione e dispose l’immediata liberazione, eseguita nella stessa data. La difesa comunicò l’esito del procedimento principale e rinunciò al ricorso cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., sia per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla liberazione disposta dopo il diniego di estradizione, sia per la rinuncia all’impugnazione. Ha precisato che, essendo il difetto di interesse sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non conseguono la condanna alle spese processuali né una sanzione pecuniaria. Decisione del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Ciò posto, il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della disposta scarcerazione nel procedimento principale di estradizione oltre che per intervenuta rinuncia all'impugnazione.
La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto all’impugnazione e la rinuncia al ricorso ne determinano l’inammissibilità.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare sussiste soltanto quando l’accoglimento del gravame sia idoneo a rimuovere una decisione pregiudizievole e a procurare all’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa.
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso cautelare relativo a una procedura di estradizione, la persona è liberata in conseguenza del diniego di estradizione, viene meno l’interesse concreto alla decisione sulla misura cautelare.
- Se il difetto di interesse sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna alle spese processuali né l’applicazione di una sanzione pecuniaria, non essendo configurabile soccombenza.
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