Cassazione Penale, Ordinanza n. 34750/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello che lo ha condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduce: 1) insussistenza di prove idonee a dimostrare la responsabilità penale, lamentando in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio; 2) omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione precisa che la condanna riguardava il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990, e che il giudice di merito aveva già valutato in modo congruo gli elementi probatori, la quantità della sostanza e le modalità della condotta, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene il primo motivo diretto a una non consentita rilettura del materiale probatorio e comunque già disatteso con motivazione corretta dal giudice di merito; considera manifestamente infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata ha motivato logicamente sulla rilevanza della quantità di sostanza e sulle modalità della condotta per escludere la lieve entità; reputa manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con riferimento all'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
richiamato come fattispecie incriminatrice oggetto della condanna; la Corte ne conferma la riconducibilità dei fatti alla disciplina ordinaria, escludendo la riqualificazione in fatto di lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
invocato dal ricorrente come ipotesi di lieve entità; la Corte lo esclude valorizzando quantità della sostanza e modalità della condotta
spese processuali
poste a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Cassa delle ammende
il ricorrente è condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una motivazione fondata su elementi concreti, tra cui la quantità della sostanza e le modalità della condotta; la presenza di tali elementi può legittimare l'esclusione del comma 5 dell'art. 73.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censure in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e coerente, dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato.
- Quando i motivi sono diretti a contestare valutazioni di merito già adeguatamente motivate, o sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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