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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7424/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di lesioni volontarie per intervenuta prescrizione. Denunciano violazione di legge per la mancata instaurazione del contraddittorio in sede di appello, con conseguente preclusione della possibilità di sostenere le ragioni per ottenere il proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.). Contestano quindi la pronuncia predibattimentale resa senza contraddittorio

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi. Ha affermato che non è ammessa nel processo d'appello la sentenza predibattimentale di proscioglimento senza contraddittorio e che la decisione impugnata è affetta da nullità. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022, ha riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare tali sentenze. Poiché non sussisteva l'evidenza dell'innocenza, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli perché proceda nelle forme ordinarie ripristinando il contraddittorio

Norme richiamate

  • art. 598 c.p.p.

    Inserito nel ragionamento insieme agli artt. 599 e 601: non contiene rinvio che giustifichi la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello senza contraddittorio

  • art. 599 c.p.p.

    Considerato con gli artt. 598 e 601 come norme che non legittimano la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello

  • art. 601 c.p.p.

    Parte del complesso normativo che, secondo la Corte, non rinvia all'art. 469 c.p.p. né autorizza decisioni di proscioglimento senza contraddittorio

  • art. 469 c.p.p.

    La Corte osserva che gli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. non effettuano alcun rinvio, né esplicito né implicito, all'art. 469, perciò quest'ultimo non può essere invocato per giustificare un proscioglimento predibattimentale in appello

  • art. 129 c.p.p.

    Richiama l'obbligo del giudice di rispettare il contraddittorio; la pronuncia predibattimentale non è ammessa in forza del principio che il proscioglimento immediato richiede pienezza del contraddittorio (art. 129 comma 2 rilevante)

  • art. 568 comma 4 c.p.p.

    La Corte mette in relazione la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia costituzionale: l'interpretazione che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze predibattimentali per prescrizione è stata denunciata come lesiva dell'interesse ad impugnare

  • Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022

    «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato»

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione restrittiva dell'art. 568 comma 4 c.p.p., riconoscendo l'interesse dell'imputato ad impugnare sentenze predibattimentali che dichiarano estinta la responsabilità per prescrizione

  • Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    Giurisprudenza di legittimità che precedentemente aveva escluso la possibilità di proscioglimento predibattimentale in appello e sottolineato l'esigenza del contraddittorio; richiamata per il principio che il proscioglimento immediato presuppone pienezza del contraddittorio

Massime di principio

  • Una sentenza di proscioglimento pronunciata 'predibattimentale' in sede d'appello senza instaurazione del contraddittorio è viziata da nullità e può essere impugnata dalla parte interessata.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, l'imputato ha interesse ad impugnare in Cassazione una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione resa senza contraddittorio.
  • Se la Cassazione non riconosce l'evidenza dell'innocenza, deve annullare la pronuncia impugnata e trasmettere gli atti al giudice dell'appello perché proceda con le forme ordinarie garantendo il contraddittorio.
  • Il giudice di appello, quando valuta la sussistenza di cause di non punibilità (es. prescrizione) che potrebbero portare al proscioglimento, deve assicurare il contraddittorio prima di pronunciare il proscioglimento nel merito.
  • È necessario distinguere tra la mera estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento nel merito: la modalità procedurale con cui viene dichiarata la causa estintiva incide sul diritto di impugnazione e sul diritto al contraddittorio.

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