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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01044/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida del trattenimento disposto dal Questore di Torino il 2 dicembre 2025, sostenendo che il trattenimento fosse illegittimo perché non era stata attivata la procedura prevista dal Regolamento di Dublino (per individuare lo Stato membro competente in presenza di domande di protezione internazionale presentate in più Paesi) e che il trattenimento non era stato disposto ai sensi dell'art. 6-ter d.lgs. n. 142/2015. Si deduceva la violazione degli artt. 13, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 del Regolamento di Dublino e degli artt. 6 e 6-ter del d.lgs. n. 142/2015.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il trattenimento era giustificato come misura nei confronti di una domanda ritenuta pretestuosa, anche alla luce della precedente storia di provvedimenti di espulsione e delle dichiarazioni del ricorrente (in precedenza aveva dichiarato di non voler chiedere protezione internazionale). La Corte ha inoltre osservato che il richiamo generico a domande presentate in altri Paesi (menzionando solo la Svizzera) senza indicare l'esito o fornire elementi utili a far avviare le verifiche previste dal Regolamento di Dublino non è sufficiente: l'applicazione del Regolamento richiede informazioni e verifiche puntuali ai sensi dell'art. 20. Perciò la doglianza è stata ritenuta non specifica e non provata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 343/2003 (Regolamento di Dublino III)

    artt. 13, 18, 19, 20, 22, 23 e 25; in particolare art. 20, par. 1, lett. a) e lett. b)

    Il Regolamento serve a individuare rapidamente lo Stato membro competente per l'esame di domande di protezione internazionale presentate in più Paesi. Tuttavia l'attivazione delle procedure di verifica richiede elementi e informazioni specifiche (art. 20) e la sola indicazione di domande presentate in altri Stati, senza esito o dati utili alle verifiche, non impedisce di valutare la pretestuosità della domanda né di disporre il trattenimento quando il provvedimento è giustificato.

  • decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

    art. 6, comma 3; art. 6-ter

    L'art. 6, comma 3 consente il trattenimento per impedire o ritardare l'espulsione quando l'istanza è pretestuosa. L'art. 6-ter disciplina il trattenimento in presenza di notevole pericolo di fuga, con possibilità di valutare misure alternative (richiamando art. 14 T.U. imm.). Nel caso concreto il trattenimento è stato ritenuto legittimo come risposta a una domanda considerata pretestuosa.

  • Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

    art. 13, comma 13; art. 14, comma 1-bis

    L'art. 13, comma 13 è stato richiamato come base normativa dei provvedimenti di espulsione precedenti che motivano la vicenda processuale. L'art. 14, comma 1-bis (misure alternative alla detenzione) è riferimento normativo per valutare se possano essere adottate misure meno afflittive in luogo del trattenimento, come previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 142/2015.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione di aver presentato domande di protezione internazionale in altri Paesi non è sufficiente a far scattare automaticamente la procedura di Dublino: occorrono informazioni concrete e l'esito o elementi che consentano allo Stato richiesto di verificare la propria competenza (art. 20 Regolamento di Dublino).
  • Il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 può essere legittimo quando la domanda di protezione internazionale è ritenuta pretestuosa e mira a impedire o ritardare l'espulsione.
  • Se si invoca la competenza di altro Stato membro ai sensi del Regolamento di Dublino, chi solleva l'eccezione deve fornire elementi specifici per consentire l'avvio delle verifiche; una censura generica può essere respinta per violazione del principio di specificità.
  • Prima di disporre il trattenimento ai sensi dell'art. 6-ter, le autorità devono valutare l'esistenza di misure alternative meno afflittive (richiamando art. 14 T.U. imm.); tuttavia, l'assenza di alternative applicabili può legittimare la detenzione.
  • La storia procedurale e le dichiarazioni precedenti dell'interessato (es. rifiuto espresso di presentare domanda di protezione) sono elementi rilevanti per la valutazione della pretestuosità della domanda e per la legittimità del trattenimento.
  • In sede di impugnazione è necessario esporre con specificità i profili di illegittimità invocati; doglianze vaghe o prive di dati probatori rischiano il rigetto.

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