Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione forzata presso terzi, il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c., lamentando che la liquidazione delle spese di esecuzione fosse illegittima perché inferiore ai minimi tabellari e comunque insufficiente, soprattutto quanto alle spese successive. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione per tardiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito. In cassazione il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con un unico motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non risultava provato il perfezionamento della notifica nei confronti degli intimati: era stata prodotta solo la relata di notifica, priva dei messaggi PEC di accettazione e consegna, non rinvenuti nemmeno nella produzione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto assorbente e decisiva la mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso agli intimati, rilevabile d'ufficio. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
È la base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
È il provvedimento del giudice dell'esecuzione oggetto di opposizione, relativo alla distribuzione/assegnazione nel pignoramento presso terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notifica del ricorso deve risultare dagli atti prodotti; la sola relata di notifica, senza le ricevute o i messaggi PEC di accettazione e consegna, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento nei confronti del destinatario.
- La mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- La Corte può definire la causa sulla base della ragione più liquida, prescindendo dall'esame di altre questioni preliminari quando un profilo di inammissibilità sia già dirimente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti normativi, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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