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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione forzata presso terzi, il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c., lamentando che la liquidazione delle spese di esecuzione fosse illegittima perché inferiore ai minimi tabellari e comunque insufficiente, soprattutto quanto alle spese successive. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione per tardiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito. In cassazione il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con un unico motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non risultava provato il perfezionamento della notifica nei confronti degli intimati: era stata prodotta solo la relata di notifica, priva dei messaggi PEC di accettazione e consegna, non rinvenuti nemmeno nella produzione del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto assorbente e decisiva la mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso agli intimati, rilevabile d'ufficio. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notifica del ricorso deve risultare dagli atti prodotti; la sola relata di notifica, senza le ricevute o i messaggi PEC di accettazione e consegna, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento nei confronti del destinatario.
  • La mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
  • La Corte può definire la causa sulla base della ragione più liquida, prescindendo dall'esame di altre questioni preliminari quando un profilo di inammissibilità sia già dirimente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti normativi, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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