Sentenza n. 2681/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) del provvedimento (rectius: decreto) emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX - Campania, Ufficio Affari Generali – Sezione Giochi, col prot. n. 21063 (o meglio ADM.DGDR0105.RegistroUfficiale.0021063.08-09-2022-U), notificato il 23.09.2022 dalla Guardia di Finanza (Gruppo Torre Annunziata), adottato dal Direttore Territoriale, a mezzo del quale (art.1) è stata decretata e disposta, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 18 gennaio 1994 n.50, «la chiusura dell'esercizio commerciale sito alla Via Lepanto 329, Pompei (NA) a carico di FREE STEAM S.R.L. -05120520654, per la durata di giorni 22 (ventidue)...»; b) del provvedimento di decorrenza del procedimento di chiusura emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX - Campania, Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, settore contrabbando, col cod. es. 1431, avente protocollo n. 6172 del 14.09.2022, notificato (unitamente al primo) il 23.09.2022 dalla Guardia di Finanza (Gruppo Torre Annunziata), adottato dal Direttore dell'Ufficio (dr. Pasquale De Lucia), a mezzo del quale è stato determinato che «l'esecuzione della Determina n 21063 del08/09/2022 che sarà eseguito ... con inizio dal 61 giorno successivo alla data di notifica del presente atto, ..., mediante redazione di verbale di apposizione di sigilli ..., nonché verbale di rimozione e riapertura ad esecuzione avvenuta» per la durata di giorni 22 (ventidue); c) ove occorrer possa, del verbale, in parte qua lesiva, del 23.09.2022 della GdF, Comando della Guardia di Finanza, Gruppo Torre Annunziata (NA); d) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, del provvedimento di trasmissione del decreto prot. n. ADM.MNA.RegistroUfficiale.0079438.09-09-2022-I, ancorché non conosciuto e non notificato; e) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, della nota dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania prot. n. 45991 del 24.08.2021 (in atti prot. n. 9100), ancorché non conosciuta e non notificata; f) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, del verbale di accertamento e contestazione amministrativa prot. n. 0414194/2020 del 10.9.2020, ancorché non conosciuto e non notificato; g) ove occorrer possa, in parte qua lesiva, della nota prot. n. 17630 del 20.07.2020 (ADM.DGDR105.RegistroUfficiale.0017630.20-07-22) di avvio del procedimento amministrativo; h) ove occorrer possa, del verbale, in parte qua lesiva, del 07.09.2020 della GdF, Comando della Guardia di Finanza, Gruppo Torre Annunziata (NA); i) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della s.r.l. ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: chiusura temporanea per 22 giorni dell'esercizio commerciale e provvedimento di decorrenza dell'esecuzione della chiusura, adottati per la detenzione di prodotti liquidi da inalazione non censiti e non registrati
Esito
Favorevole al resistente (autorità sanzionatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio, disposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 50/1994, sostenendo che i 1.510 ml di prodotti liquidi da inalazione rinvenuti dalla Guardia di Finanza, pari a 8,501 kg di tabacchi lavorati esteri, non fossero destinati alla vendita ma allo smaltimento. La ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e falsa applicazione dell'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 96 della legge n. 907/1942 e dell'art. 5 della legge n. 50/1994; incompetenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assumendo che il potere spettasse al Ministero dell'Economia e delle Finanze; difetto di notifica e carenza di legittimazione passiva per il mutamento del legale rappresentante della società; mancata applicazione della sola sanzione pecuniaria; difetto di motivazione per omessa considerazione delle deduzioni difensive; inapplicabilità della chiusura temporanea alla mera detenzione di prodotti non registrati; illogicità, irragionevolezza, sproporzione, sviamento, carenza di pubblico interesse, violazione del giusto procedimento e dell'affidamento, nonché difetto di istruttoria, anche in ragione dei circa due anni trascorsi tra l'accertamento e il provvedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti della chiusura temporanea, poiché il verbale della Guardia di Finanza attestava il rinvenimento, sotto il bancone dell'esercizio, di nove confezioni di prodotti liquidi da inalazione non censiti né registrati. La collocazione della merce e l'assenza di una valida spiegazione alternativa sono state considerate indici plausibili della destinazione alla vendita; la dicitura "da smaltire" apposta sullo scatolone non è stata ritenuta sufficiente a superare tale ricostruzione. Il verbale è stato considerato assistito da fede privilegiata quanto ai fatti accertati e la valutazione amministrativa è stata ritenuta logica, istruita e motivata. Il Collegio ha riconosciuto la competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base degli artt. 40-quinquies e 62-quater del d.lgs. n. 504/1995. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva e la necessità di una nuova notifica al legale rappresentante subentrato, rilevando che la sanzione di chiusura ha natura reale e si collega al locale e all'autorizzazione commerciale, oltre al fatto che il soggetto destinatario era rimasto la medesima società. Ha inoltre rilevato che il provvedimento aveva esaminato le difese presentate. Il tempo di circa due anni tra accertamento e sanzione non è stato ritenuto irragionevole. La chiusura di 22 giorni, inferiore al massimo legale di 30 giorni, è stata considerata frutto di una graduazione discrezionale non manifestamente illogica né sproporzionata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per euro 2.000, oltre accessori, in favore dell'Agenzia; sono state compensate nei confronti della Guardia di Finanza.
Norme richiamate
art. 62-quater d.lgs. n. 504/1995
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina [...] sono assoggettati ad imposta di consumo; 3-bis. La circolazione dei prodotti [...] è legittimata dall'applicazione [...] di appositi contrassegni di legittimazione; 7-bis. [...] si applicano [...] le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
La disciplina dei prodotti liquidi da inalazione estende a tali prodotti, salvo le eccezioni previste, le disposizioni in materia di contrabbando e le sanzioni previste dall'art. 5 della legge n. 50/1994.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando [...] è punito [...].
La disposizione si applica anche alla detenzione di prodotti liquidi da inalazione non registrati quando essa sia ragionevolmente riconducibile alla destinazione alla vendita.
Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata [...] la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione [...] è disposta [...] la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.
La mera detenzione illecita di prodotti, quando sia ragionevolmente desumibile la destinazione alla vendita, è sufficiente a fondare la sanzione accessoria della chiusura o sospensione dell'esercizio; la sanzione ha natura reale e si collega al locale e all'autorizzazione commerciale.
artt. 40-quinquies e 62-quater d.lgs. n. 504/1995
Attribuiscono all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la competenza in materia di autorizzazione alla vendita dei tabacchi e di irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione della disciplina applicabile.
La disposizione è richiamata dall'art. 62-quater, comma 7-bis, del d.lgs. n. 504/1995 nell'ambito della disciplina sanzionatoria applicabile ai prodotti liquidi da inalazione.
Massime di principio
- La sanzione accessoria della chiusura o sospensione dell'esercizio prevista dall'art. 5 della legge n. 50/1994 può essere applicata quando, all'interno di un esercizio commerciale, sia accertata la detenzione illecita di prodotti soggetti alla disciplina dei tabacchi e sussistano indici concreti e plausibili della loro destinazione alla vendita; non è necessario un ulteriore accertamento di una vendita effettivamente consumata.
- Per i prodotti liquidi da inalazione cui si applica l'art. 62-quater, comma 7-bis, del d.lgs. n. 504/1995, la disciplina del contrabbando e la sanzione accessoria dell'art. 5 della legge n. 50/1994 operano anche in relazione alla detenzione destinata alla vendita di prodotti non censiti o non registrati.
- Il verbale della Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti direttamente constatati; gli indici fattuali risultanti dal verbale possono fondare la valutazione amministrativa sulla destinazione alla vendita, salvo che l'interessato offra una spiegazione alternativa adeguata e comprovata.
- La sanzione di chiusura dell'esercizio commerciale ha natura reale o tendenzialmente reale, perché colpisce il cattivo uso dei locali e dell'autorizzazione commerciale; essa può quindi essere applicata anche quando, tra l'accertamento e la sanzione, sia cambiato il legale rappresentante, purché il destinatario sostanziale resti il medesimo esercizio o soggetto autorizzato.
- La scelta della durata della chiusura costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile solo per manifesta illogicità o sproporzione; una durata inferiore al massimo previsto dalla legge può esprimere una graduazione della sanzione coerente con la natura e le circostanze dell'illecito.
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