Cassazione Penale, Sentenza n. 16892/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela intervenuta e accettata dall'imputata; per tale motivo è stata dichiarata la non perseguibilità per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice di pace per il reato di minaccia in danno di Cinzia Mascaro. Deduceva: 1) l'intervenuta remissione di querela, validamente accettata dall'imputata, intervenuta il 16/11/2023; 2) vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rileva che, in mancanza di elementi per applicare il caso previsto dal comma 2, la remissione di querela accolta comporta la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela; ossia la remissione estingue il reato salvo le ipotesi residuali previste dallo stesso comma.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre che le spese del procedimento restano a carico del querelato (cioè dell'imputata) nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
giurisprudenza di riferimento (Sez. 4 n. 45594/2021, Sez. 2 n. 37688/2014, Sez. 5 n. 41316/2013, Sez. 6 n. 13661/2004)
La Corte richiama precedenti che confermano l'effetto estintivo della remissione di querela e le conseguenze civili e processuali connesse.
Massime di principio
- Se la persona offesa remette la querela e la remissione è validamente accettata dall'imputato, il reato si estingue e il giudice deve dichiarare la non doversi procedere per difetto di querela, salvo i casi tassativi previsti dalla legge che consentono di proseguire (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- Una remissione intervenuta durante i termini per proporre ricorso incide direttamente sull'oggetto del gravame: i motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità sostanziale possono risultare assorbiti se il reato viene estinto.
- L'estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate al procedimento penale.
- Le spese processuali possono rimanere a carico del querelato/imputato nonostante l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è quindi possibile una pronuncia di annullamento senza esonero dalle spese.
- Per valutare la validità della remissione occorre verificare che sia intervenuta nel modo e nei termini richiesti dalla legge e che non ricorra alcuna delle ipotesi che consentono comunque la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 129, comma 2.
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